Art. 51.
  Sostituzione dell'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64
  1.  L'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  10.  -  1.  Il  notaio  che  non  tiene  il  registro di cui
all'articolo 6  ovvero  che lo pone in uso senza le formalita' di cui
allo stesso articolo e' punito con la sospensione da uno a sei mesi.
  2.  In  caso  di  recidiva  nell'infrazione  di  cui al comma 1, si
applica la sospensione da due mesi ad un anno.
  3.  Il  notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni
da  eseguire  nel  registro  e  nell'estratto  di cui all'articolo 6,
commi primo  e  secondo, ed all'articolo 7, e' punito con la sanzione
pecuniaria  da  21  euro  a  105  euro e, nei casi piu' gravi, con la
sospensione nella misura di cui al comma 2.».
 
          Nota all'art. 51:
              - Per  la  legge  22 gennaio  1934, n. 64, si vedano le
          note alle premesse.