Art. 51. Sostituzione dell'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64 1. L'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64, e' sostituito dal seguente: «Art. 10. - 1. Il notaio che non tiene il registro di cui all'articolo 6 ovvero che lo pone in uso senza le formalita' di cui allo stesso articolo e' punito con la sospensione da uno a sei mesi. 2. In caso di recidiva nell'infrazione di cui al comma 1, si applica la sospensione da due mesi ad un anno. 3. Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, ed all'articolo 7, e' punito con la sanzione pecuniaria da 21 euro a 105 euro e, nei casi piu' gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2.».
Nota all'art. 51: - Per la legge 22 gennaio 1934, n. 64, si vedano le note alle premesse.