Art. 52.
                        Abrogazione di norme
  1.  Sono abrogati gli articoli 5, primo comma, n. 3°, limitatamente
alle parole:
  «l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta
la   sospensione  della  iscrizione  nel  ruolo  dei  notai  sino  al
definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del
reato»,  131,  139,  140 e 141 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
gli  articoli 262,  263, 265, 266, 267, commi terzo, quarto e quinto,
268, 269, 270, 272, 273 e 274 del regolamento di cui al regio decreto
10 settembre 1914, n. 1326.
  2.  E'  abrogato  l'articolo 16  del  regio decreto-legge 27 maggio
1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
  3.   E'   abrogato   l'articolo 25,   secondo   comma,   del  regio
decreto-legge  23 ottobre  1924,  n.  1737,  convertito  dalla  legge
18 marzo 1926, n. 562.
  4.  E'  abrogato  l'articolo 14  del  regio decreto-legge 14 luglio
1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1937, n. 2358.
  5.  E'  abrogato  l'articolo 5,  commi terzo  e  quarto della legge
17 maggio 1952, n. 629.
 
          Note all'art. 52:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 della citata legge
          16 febbraio  1913,  n.  89,  come  modificato  dal presente
          decreto legislativo:
              «Art.   5. -   Per  ottenere  la  nomina  a  notaro  e'
          necessario:
              1° essere cittadino italiano o di un altro Stato membro
          dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni 21;
              2° essere   di  moralita'  e  di  condotta  sotto  ogni
          rapporto incensurate;
              3° non  aver  subito  condanna per un reato non colposo
          punito  con  pena  non  inferiore  nel  minimo  a sei mesi,
          ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore;
              4° essere  fornito  della  laurea  in  giurisprudenza o
          della  laurea  specialistica o magistrale in giurisprudenza
          date  o  confermate da una universita' italiana o di titolo
          riconosciuto  equipollente  ai  sensi della legge 11 luglio
          2002, n. 148;
              5° avere  ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso
          un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto
          mesi,  di  cui almeno per un anno continuativamente dopo la
          laurea.  La  pratica  si  effettua,  dopo  l'iscrizione nel
          registro  dei  praticanti,  presso un notaro del distretto,
          designato  dal praticante, col consenso del notaro stesso e
          con    l'approvazione    del    Consiglio.   Su   richiesta
          dell'interessato    spetta   al   consiglio   notarile   la
          designazione  del  notaio presso cui effettuare la pratica.
          L'iscrizione   nel  registro  dei  praticanti  puo'  essere
          ottenuta  dopo  l'iscrizione  all'ultimo  anno del corso di
          laurea   o   di   laurea   specialistica  o  magistrale  in
          giurisprudenza.  Il  periodo  di  pratica  si deve comunque
          completare  entro  trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto
          registro.  In  caso  di  scadenza  del  suddetto termine il
          periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non
          e'  computato.  Il periodo anteriore al conseguimento della
          laurea  puo'  essere  computato, ai fini del raggiungimento
          dei  diciotto  mesi di pratica, per un massimo di sei mesi,
          indipendentemente  dalla  sua  effettiva durata. Per coloro
          che  sono  stati  funzionari dell'ordine giudiziario almeno
          per  un  anno,  per  gli avvocati in esercizio da almeno un
          anno,  e'  richiesta la pratica per un periodo continuativo
          di otto mesi;
              6° avere   sostenuto   con  approvazione  un  esame  di
          idoneita', dopo compiuta la pratica notarile;
              6°-bis  aver  espletato  per  almeno centoventi giorni,
          dopo  l'avvenuto  superamento della prova orale, un periodo
          di  tirocinio  obbligatorio  presso  uno  o piu' notai, che
          devono  certificarne  la  durata.  Tale periodo deve essere
          registrato  presso i consigli notarili dei distretti in cui
          viene  effettuato.  Il  candidato notaio puo' richiedere la
          designazione   del   notaio  al  presidente  del  consiglio
          notarile  del  distretto  nel  quale  e'  stato ultimato il
          periodo  di  pratica  ovvero  puo'  espletarlo presso notai
          dello  stesso  o  di  altri  distretti,  i quali lo abbiano
          designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato
          e' computato quale tirocinio obbligatorio.
              I  requisiti  di  cui  ai  numeri  4°  e  5°  del primo
          comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di
          riconoscimento  professionale  emanato  in applicazione del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 267 del citato regio
          decreto  10 settembre  1914,  n.  1326, come modificato dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  267.  -  Il  presidente  del Consiglio notarile,
          accertati  sommariamente  e  mediante  le  informazioni che
          stimi opportune i fatti addebitati ne riferisce nella prima
          riunione  successiva  alla  denunzia al Consiglio notarile,
          che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare.
              Le   autorita'   pubbliche  debbono  nei  limiti  della
          rispettiva  competenza, fornire al presidente del Consiglio
          le informazioni che fossero richieste.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 25 del citato regio
          decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, come modificato dal
          presente decreto legislativo:
              «Art. 25. - Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107
          della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e  149 del regio
          decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e le altre disposizioni
          connesse sono modificate nel senso che:
              1° la  notizia  della  morte  del  notaio, oltre che al
          consiglio  notarile, deve essere data al capo dell'archivio
          notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza,
          entro il termine e sotto la pena stabiliti nel 2° comma del
          citato  art.  38,  anche per quanto riguarda l'ufficiale di
          stato civile indicato nel primo comma dell'articolo stesso;
              2° (soppresso).
              3° non  e'  richiesto  l'intervento  del presidente del
          consiglio  notarile  del  distretto, o di un consigliere da
          lui  delegato,  per la consegna all'archivio notarile negli
          atti  del  notaio  cessato  dall'esercizio  e traslocato ad
          altro distretto.
              Il compenso previsto nell'ultimo comma dell'art. 62 del
          regio  decreto 10 settembre 1914, n. 1326, puo' raggiungere
          la somma di lire tre al giorno.».
              - Per  il  regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666,
          si vedano le note alle premesse.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 della citata legge
          17 maggio  1952,  n.  629,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo:
              «Art.  5.  -  Gli  ispettori  provvedono alle ispezioni
          ordinarie  e  straordinarie,  secondo  le  disposizioni del
          Ministero.
              Le ispezioni ordinarie devono svolgersi ogni biennio in
          tutti gli Archivi notarili.».