Art. 52. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati gli articoli 5, primo comma, n. 3°, limitatamente alle parole: «l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato», 131, 139, 140 e 141 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e gli articoli 262, 263, 265, 266, 267, commi terzo, quarto e quinto, 268, 269, 270, 272, 273 e 274 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326. 2. E' abrogato l'articolo 16 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. 3. E' abrogato l'articolo 25, secondo comma, del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562. 4. E' abrogato l'articolo 14 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358. 5. E' abrogato l'articolo 5, commi terzo e quarto della legge 17 maggio 1952, n. 629.
Note all'art. 52: - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 5. - Per ottenere la nomina a notaro e' necessario: 1° essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni 21; 2° essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto incensurate; 3° non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore; 4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una universita' italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148; 5° avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti puo' essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non e' computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea puo' essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, e' richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi; 6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita', dopo compiuta la pratica notarile; 6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o piu' notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio puo' richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale e' stato ultimato il periodo di pratica ovvero puo' espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato e' computato quale tirocinio obbligatorio. I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.». - Si riporta il testo dell'art. 267 del citato regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 267. - Il presidente del Consiglio notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare. Le autorita' pubbliche debbono nei limiti della rispettiva competenza, fornire al presidente del Consiglio le informazioni che fossero richieste.». - Si riporta il testo dell'art. 25 del citato regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 25. - Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 149 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che: 1° la notizia della morte del notaio, oltre che al consiglio notarile, deve essere data al capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza, entro il termine e sotto la pena stabiliti nel 2° comma del citato art. 38, anche per quanto riguarda l'ufficiale di stato civile indicato nel primo comma dell'articolo stesso; 2° (soppresso). 3° non e' richiesto l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto, o di un consigliere da lui delegato, per la consegna all'archivio notarile negli atti del notaio cessato dall'esercizio e traslocato ad altro distretto. Il compenso previsto nell'ultimo comma dell'art. 62 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, puo' raggiungere la somma di lire tre al giorno.». - Per il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 17 maggio 1952, n. 629, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 5. - Gli ispettori provvedono alle ispezioni ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del Ministero. Le ispezioni ordinarie devono svolgersi ogni biennio in tutti gli Archivi notarili.».