Art. 53.
                      Regolamento di attuazione
  1.  Con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b),  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, su proposta del
Ministro  della  giustizia,  sono  emanate  norme di attuazione delle
disposizioni di cui al Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e    si    provvede   all'aggiornamento   delle   sanzioni   di   cui
all'articolo 261 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
 
          Note all'art. 53:
              - Il  testo  della  lettera b) del comma 1 dell'art. 17
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) (omissis);
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c)-d) (omissis).».
              - Il  Titolo VI della citata legge 16 febbraio 1913, n.
          89,  reca:  «TITOLO  VI  -  Della vigilanza sui notari, sui
          Consigli  e  sugli  archivi  -  Delle ispezioni, delle pene
          disciplinari  e  dei  procedimenti per l'applicazione delle
          medesime.».
              - Il  testo  dell'art.  261  del  citato  regio decreto
          10 settembre 1914, n. 1326, e' il seguente:
              «Art.  261.  -  Sono  punite  con l'ammenda di lire 40,
          estensibile  fino  a  lire  80  in  caso  di  recidiva,  le
          contravvenzioni  alle  disposizioni  degli articoli 24, 56,
          69, 72, 74, 1° e 6° comma, del presente regolamento.
              Sono  punite  con  l'ammenda  da  lire  40  a  lire 80,
          estensibile  fino  a  lire  240  in  caso  di  recidiva, le
          contravvenzioni  alle  disposizioni  degli articoli 48, 70,
          13, 2° comma, 77, 78, 1°, 2°, 3° ed ultimo comma, 84 ultimo
          comma, 91, 1° comma, 226 del presente regolamento.
              Sono  punite  con  l'ammenda  da  lire  40  a  lire 200
          estensibile  fino  a lire  400  in  caso  di  recidiva,  le
          contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 37, ultimo
          comma, e 128, 2° comma, del presente regolamento.
              Sono    punite   con   l'ammenda   di   lire   400   le
          contravvenzioni  alle disposizioni degli articoli 158, 176,
          191,  1°  comma,  210,  1°  comma, 211, 1° comma, e 213 del
          presente regolamento.».