Art. 54.
                       Disciplina transitoria
  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,  11,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41,
42,  43,  44,  45,  46,  48,  49  e  52  si applicano ai procedimenti
disciplinari promossi dal 1° giugno 2007.
  2.  Per  i  fatti  commessi  anteriormente  alla data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano
ad   applicarsi,  se  piu'  favorevoli,  le  norme  modificate  dagli
articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51.
  3.  Per  il  primo  anno  di  funzionamento,  i  consigli  notarili
distrettuali  sopperiscono  alle  spese delle Commissioni mediante un
fondo   straordinario   nell'ambito   del   proprio  bilancio  e  gli
adempimenti  previsti  dagli  articoli 150,  150-bis  e 150-ter della
legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  come  modificati  o  inseriti dal
presente  decreto,  sono espletati, nei termini previsti dagli stessi
articoli, nell'anno 2007.
 
          Nota all'art. 54:
              -  Per  la  legge n. 89 del 1913 si vedano le note alle
          premesse.