Art. 55. Entrata in vigore 1. Gli articoli 19, limitatamente all'articolo 135, comma 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50, 51, 52 commi 2 e 4, 53 e 54 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 entrano in vigore il 1° gennaio 2007. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, limitatamente all'articolo 135, commi 1, 2 e 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52, commi 1, 3 e 5, entrano in vigore il 1° giugno 2007. 4. Il decreto di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° agosto 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mastella, Ministro della giustizia Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Padoa-Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
Nota all'art. 55: - Per la legge n. 89 del 1913 si vedano le note alle premesse.