Art. 55.
                          Entrata in vigore
  1.  Gli articoli 19, limitatamente all'articolo 135, comma 4, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 30, 47, 50, 51, 52 commi 2 e 4, 53 e 54 entrano in vigore
il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 entrano
in vigore il 1° gennaio 2007.
  3.  Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,  17,  18,  19,  limitatamente
all'articolo 135, commi 1, 2 e 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89
ivi  richiamato,  28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48,
49 e 52, commi 1, 3 e 5, entrano in vigore il 1° giugno 2007.
  4.   Il  decreto  di  cui  all'articolo 43,  comma 5,  della  legge
16 febbraio  1913,  n.  89,  e' emanato entro centoventi giorni dalla
data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 1° agosto 2006

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione
                              Padoa-Schioppa,  Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
          Nota all'art. 55:
              -  Per  la  legge n. 89 del 1913 si vedano le note alle
          premesse.