Art. 6.
  Sostituzione dell'articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1. L'articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  43. - 1. Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare
della  sospensione  o  di applicazione della sospensione cautelare di
cui   all'articolo 158-sexies,   commi 1   e  2,  o  di  interdizione
temporanea  dall'esercizio  del  notaio,  il  consiglio  notarile del
distretto  presso  il  quale  il  notaio e' iscritto determina se gli
atti,  i  registri ed i repertori devono restare presso lo studio del
notaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati presso
altro notaio.
  2.  Nel caso previsto dall'articolo 158-sexies, comma 4, nonche' in
caso  di  interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o di altri
provvedimenti    comportanti    sospensione    dall'esercizio   della
professione  adottati in sede penale, gli atti sono sempre depositati
presso un altro notaio.
  3.  Il  presidente  del  consiglio notarile del distretto di cui al
comma 1  nomina depositario un notaio dello stesso distretto, scelto,
di  regola,  fra  quelli  esercenti nella stessa sede e, in mancanza,
nella sede piu' vicina.
  4.  Della  consegna  degli  atti,  dei  registri e dei repertori al
notaio  depositario  e della loro restituzione e' redatto verbale con
l'intervento  del presidente del consiglio notarile distrettuale o di
un suo delegato.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia, emanato ai sensi
dell'articolo 17,  comma 3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
determinate idonee forme di pubblicita', anche informatiche, mediante
le  quali  e'  data  notizia  al pubblico del deposito di atti presso
altro notaio effettuato ai sensi della presente legge.».