Art. 7.
    Modifiche all'articolo 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1. Il primo comma dell'articolo 44 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, e' sostituito dal seguente:
  «Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per
interdizione   dai   pubblici   uffici   o  per  altri  provvedimenti
comportanti  sospensione  dall'esercizio  della  professione ai sensi
della  legge  penale,  per malattia o per qualsiasi altro impedimento
temporaneo,  il  notaio  non possa esercitare le proprie funzioni, il
presidente  del  consiglio  notarile delega d'ufficio un altro notaio
esercente,  scelto  con  gli  stessi  criteri di cui all'articolo 43,
comma 3,  per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle
copie,  degli estratti e dei certificati. Della delega e' data idonea
pubblicita'   secondo  le  modalita'  indicate  dal  decreto  di  cui
all'articolo 43, comma 5.».
 
          Nota all'art. 7:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 44 della citata legge
          16 febbraio  1913,  n.  89,  come  modificato  dal presente
          decreto legislativo:
              «Art.  44.  -  Quando  per  assenza,  per sospensione o
          interdizione  temporanea,  per  interdizione  dai  pubblici
          uffici  o  per  altri provvedimenti comportanti sospensione
          dall'esercizio  della  professione  ai  sensi  della  legge
          penale,  per  malattia  o  per  qualsiasi altro impedimento
          temporaneo,  il  notaio  non  possa  esercitare  le proprie
          funzioni,  il  presidente  del  consiglio  notarile  delega
          d'ufficio  un altro notaio esercente, scelto con gli stessi
          criteri  di  cui all'art. 43, comma 3, per la pubblicazione
          dei  testamenti  e  per  il  rilascio  delle  copie,  degli
          estratti  e  dei  certificati.  Della delega e' data idonea
          pubblicita'  secondo  le  modalita' indicate dal decreto di
          cui all'art. 43, comma 5.
              Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere
          in  deposito  gli atti e repertori di altro notaro, a sensi
          dell'articolo precedente,  spettera' di diritto al medesimo
          notaro nominato.».