Art. 8.
    Modifiche all'articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.  Il secondo comma dell'articolo 46 della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, e' sostituito dal seguente:
  «Al  notaio,  quando non puo' esercitare temporaneamente la propria
funzione,  spetta  la  meta' degli onorari per le operazioni compiute
dal  notaio  delegato,  al quale sono attribuiti i restanti proventi.
Quando  e'  nominato  un  notaio  depositario, tali proventi spettano
interamente a quest'ultimo.».
 
          Nota all'art. 8:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 46 della citata legge
          16 febbraio  1913,  n.  89,  come  modificato  dal presente
          decreto legislativo:
              «Art.   -   46. Il   notaro   depositario,  delegato  o
          coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni
          delle   copie,  degli  estratti,  e  dei  certificati,  far
          menzione  dell'avuta  nomina  o delegazione, indicandone la
          data senza esprimerne la causa.
              Al  notaio,  quando non puo' esercitare temporaneamente
          la  propria  funzione, spetta la meta' degli onorari per le
          operazioni  compiute  dal  notaio  delegato,  al quale sono
          attribuiti  i  restanti  proventi.  Quando  e'  nominato un
          notaio  depositario,  tali  proventi spettano interamente a
          quest'ultimo.».