Art. 9.
  Sostituzione dell'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1. L'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  80. - 1. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha
percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore
di quella dovuta, e' punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a
tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di
ripetere l'indebito.».