Art. 9. Sostituzione dell'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 80. - 1. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, e' punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l'indebito.».