Art. 23.
                          Esonero parziale
  1.  Il  soggetto  obbligato  puo'  proporre istanza al Ministero o,
rispettivamente,  alla  regione competente per territorio, per essere
parzialmente esonerato dal deposito legale per:
    a)  opere  di  grafica  d'arte,  documenti  fotografici  e  video
d'artista  di  particolare pregio, per valore commerciale, sempre che
il prezzo sia valutabile in misura superiore a 15.000,00 euro;
    b)  opere  di  grafica  d'arte,  documenti  fotografici  e  video
d'artista  prodotti  per conto di enti pubblici che conservino a loro
volta gli esemplari relativi alle singole realizzazioni;
    c)  tirature  o  sequenze di documenti fotografici di particolare
pregio,  al  fine di prevedere, a seconda dei casi, una selezione del
materiale  destinato  al deposito, o per concordare la tipologia e la
forma piu' appropriata in cui i documenti devono essere depositati.
  2.  Il Ministero, o la regione competente, decidono sull'istanza ai
sensi dell'articolo 9, comma 3.