Art. 27.
Deposito dei soggetti, trattamenti e sceneggiature Soggetti obbligati
                        e istituti depositari
  1.  Il  direttore  generale  per  il  Cinema  del Ministero cura la
consegna  di  una copia dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera p), della legge, anche su supporto informatico, alla Cineteca
nazionale  o alla Biblioteca «Luigi Chiarini» del Centro sperimentale
di  cinematografia-Cineteca  nazionale,  presso  la quale dette copie
sono  conservate.  Detto istituto depositario assicura l'accesso alle
copie  dei  soggetti,  trattamenti  e  sceneggiature  relative a film
effettivamente prodotti.