Art. 27. Deposito dei soggetti, trattamenti e sceneggiature Soggetti obbligati e istituti depositari 1. Il direttore generale per il Cinema del Ministero cura la consegna di una copia dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, anche su supporto informatico, alla Cineteca nazionale o alla Biblioteca «Luigi Chiarini» del Centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale, presso la quale dette copie sono conservate. Detto istituto depositario assicura l'accesso alle copie dei soggetti, trattamenti e sceneggiature relative a film effettivamente prodotti.