Art. 33.
    Accessibilita' dei documenti diffusi su supporto informatico
  1.  I  documenti  su supporto informatico sono resi disponibili dal
depositario  esclusivamente  a  utenti  registrati  che  accedono  da
postazioni   informatiche   poste   all'interno   delle   istituzioni
depositarie,  nel  rispetto  delle  norme  sul diritto d'autore e sui
diritti connessi.