Art. 38.
    Accessibilita' dei documenti diffusi tramite rete informatica
  1.   I  documenti  depositati  e  raccolti  che  siano  in  origine
accessibili  liberamente  in rete possono essere resi accessibili per
via  telematica  nel  rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui
diritti connessi.
  2.   I  documenti  depositati  e  raccolti  che  siano  in  origine
accessibili a determinate condizioni, quali licenze o altri contratti
attributivi   del   diritto   all'accesso   e  all'utilizzazione  del
documento,  possono  essere  resi disponibili esclusivamente a utenti
registrati  che  accedono  da  postazioni  situate  all'interno degli
istituti  depositari, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e
sui diritti connessi.