Art. 38. Accessibilita' dei documenti diffusi tramite rete informatica 1. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili liberamente in rete possono essere resi accessibili per via telematica nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi. 2. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili a determinate condizioni, quali licenze o altri contratti attributivi del diritto all'accesso e all'utilizzazione del documento, possono essere resi disponibili esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni situate all'interno degli istituti depositari, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.