Art. 40. Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica 1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, nel caso in cui il valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica non sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, a cura della Direzione generale per i beni librari, sentita la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sulla base del valore commerciale di prodotti similari o dei costi di produzione stimati. 2. Le sanzioni di cui al capo IX non si applicano nella fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.
Nota all'art. 40: - Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.