Art. 40.
Determinazione  del  valore commerciale dei documenti diffusi tramite
                          rete informatica
  1.  Ai  fini  dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui
all'articolo 7 della legge, nel caso in cui il valore commerciale dei
documenti diffusi tramite rete informatica non sia dichiarato, la sua
determinazione  e'  stabilita,  a cura della Direzione generale per i
beni  librari,  sentita  la Biblioteca nazionale centrale di Firenze,
sulla base del valore commerciale di prodotti similari o dei costi di
produzione stimati.
  2.  Le  sanzioni  di  cui al capo IX non si applicano nella fase di
sperimentazione di cui all'articolo 37.
 
          Nota all'art. 40:
              -  Per  l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si
          veda la nota all'art. 11.