Art. 5.
               Raccolta e conservazione dei documenti
  1. Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare
e catalogare i documenti depositati in assolvimento degli obblighi di
deposito legale.
  2. In particolare gli istituti sono tenuti a:
    a) acquisire  e catalogare i documenti, secondo le norme definite
dagli standard nazionali per le diverse categorie;
    b) assicurare,  ognuno  per le proprie competenze e specificita',
non  appena concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti,
nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
    c) assicurare   la   conservazione   dei   documenti  nella  loro
integrita';
    d) effettuare,  ove  necessario,  copie  a  fini conservativi dei
documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto
d'autore e sui diritti connessi;
    e) verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni della legge
e  del  presente  regolamento,  reclamare  i documenti non pervenuti,
eventualmente  segnalando  l'inadempienza secondo le modalita' di cui
all'articolo 44.
  3.  Al fine di garantire la sicurezza dei dati relativi ai soggetti
obbligati  che  diffondono  i  documenti  su  supporto  informatico o
tramite  rete  informatica,  gli istituti depositari assicurano che i
loro  archivi  siano  conformi  alla  vigente normativa in materia di
sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi informatici e
agli  standard nazionali ed internazionali, in particolare alla norma
ISO 14721.