Art. 7.
                        Modalita' di consegna
  1.  La  consegna  e' eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta
giorni  dalla  prima  distribuzione  al  pubblico  dei  documenti.  I
soggetti  obbligati al deposito consegnano agli Istituti depositari i
documenti,  racchiusi in un apposito plico, direttamente o attraverso
posta  o  con  qualsiasi  altro mezzo, anche avvalendosi di eventuali
convenzioni  all'uopo  predisposte  dal  Ministero con Poste italiane
S.p.a.
  2.  Gli  esemplari depositati devono avere una perfetta qualita' ed
essere  identici,  per  forma  e  contenuto,  agli esemplari messi in
circolazione.
  3. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con
involucro  resistente,  recanti  all'esterno  la dicitura: «esemplari
fuori  commercio  per  il  deposito  legale  agli effetti della legge
15 aprile 2004, n. 106», nonche' nome, ovvero denominazione o ragione
sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.
  4. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare
la  consegna  con  un  elenco  in  due  copie  dei documenti inviati.
L'elenco   deve   riportare,  per  ciascun  documento,  gli  elementi
identificativi necessari alla sua individuazione.
  5. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo
sul  contenuto  del  pacco,  se  non  ha  riscontrato  irregolarita',
restituisce,  opportunamente  vidimata,  una  delle copie dell'elenco
inviato.  Tale  copia costituisce ricevuta e dovra' essere conservata
dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna.
  6.  Ove venga utilizzato il servizio pubblico postale, l'obbligo di
deposito  legale  si intende assolto mediante la consegna ai relativi
uffici del plico di cui al comma 3 e dell'elenco di cui al comma 4.
 
          Nota agli articoli 7 e 10:
              -  Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota
          alle premesse.