Art. 9.
                          Esonero parziale
  1.  Il  soggetto  obbligato  consegna una sola copia per l'archivio
nazionale  e una sola copia per l'archivio regionale della produzione
editoriale  per  le  opere  che  abbiano  una  tiratura  limitata non
superiore  ai  200  esemplari o un valore commerciale non inferiore a
15.000,00  euro per ciascun esemplare, fatta esclusione per la musica
a stampa.
  2.  Il  soggetto  obbligato  puo',  altresi', presentare istanza al
Ministero  o  alla  regione  competente  per  territorio  per  essere
parzialmente  esonerato  dal deposito legale per le opere che abbiano
una  tiratura  limitata  non  superiore ai 500 esemplari ed un valore
commerciale non inferiore a 10.000,00 euro.
  3.  Il Ministero, sentita la Commissione di cui all'articolo 42, o,
rispettivamente,  la  regione  competente,  decide  sull'istanza  con
provvedimento  motivato  che, se di accoglimento, e' comunicato anche
agli  istituti  presso  i quali il deposito avrebbe dovuto eseguirsi,
con l'indicazione del numero dei documenti che devono comunque essere
consegnati e degli istituti depositari.