Art. 9. Esonero parziale 1. Il soggetto obbligato consegna una sola copia per l'archivio nazionale e una sola copia per l'archivio regionale della produzione editoriale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 200 esemplari o un valore commerciale non inferiore a 15.000,00 euro per ciascun esemplare, fatta esclusione per la musica a stampa. 2. Il soggetto obbligato puo', altresi', presentare istanza al Ministero o alla regione competente per territorio per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 500 esemplari ed un valore commerciale non inferiore a 10.000,00 euro. 3. Il Ministero, sentita la Commissione di cui all'articolo 42, o, rispettivamente, la regione competente, decide sull'istanza con provvedimento motivato che, se di accoglimento, e' comunicato anche agli istituti presso i quali il deposito avrebbe dovuto eseguirsi, con l'indicazione del numero dei documenti che devono comunque essere consegnati e degli istituti depositari.