Art. 10.
                  Autonomia finanziaria e contabile
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 67  del  decreto legislativo 5 ottobre
2000,  n.  334,  la  Scuola  assicura  il  proprio funzionamento e lo
svolgimento  delle  attivita'  previste  dal presente regolamento con
autonomia  gestionale,  finanziaria  e contabile, secondo le norme di
amministrazione  e  contabilita'  vigenti per l'Amministrazione della
pubblica  sicurezza,  nell'ambito  delle  spese previste dal presente
articolo.
  2.   Sono  spese  per  il  funzionamento  della  Scuola  e  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  previste  dal presente regolamento, ai
sensi  del  comma 1,  quelle  relative  ai compensi ai docenti per le
attivita'  didattiche  e  per  la  partecipazione alle commissioni di
esame  ed  agli  organi  collegiali  a norma dell'articolo 17, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n.
472,  con  riguardo  all'articolo 13,  secondo  e  terzo comma, dello
stesso  decreto,  nonche'  quelle  concernenti  ogni  altra attivita'
didattica,   ivi  comprese  le  spese  per  le  esercitazioni  e  gli
addestramenti collettivi e le spese per l'attuazione dell'articolo 4;
quelle  necessarie  per  studi,  ricerche,  esperienze e convegni; le
spese  per le attivita' formative per gli appartenenti ad altre Forze
di  Polizia,  anche  estere,  ed ad altre amministrazioni e organismi
pubblici,  sulla  base  di  appositi  accordi  e  convenzioni; quelle
relative  all'ordinaria  manutenzione dei locali, degli arredi, delle
infrastrutture,  dei  mezzi, degli strumenti e delle attrezzature dei
laboratori;  quelle  per  gli  allestimenti  speciali;  quelle per la
pubblicazione  di  dispense,  per l'acquisto di testi di studio per i
frequentatori  dei  corsi  e  per  l'incremento  del patrimonio della
biblioteca,  per  i  materiali  di  rapido  consumo,  le  pulizie,  i
materiali   di  cancelleria  e  sussidi  didattici  diversi,  per  la
fornitura  di vitto e alloggio al personale ammesso al convitto e per
le attivita' di rappresentanza.
 
          Note all'art. 10:
              - Per l'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
          n. 334, si vedano le note alle premesse.
              - Il  testo  degli  articoli 13  e  17  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   21 aprile  1972,  n.  472
          (Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della
          pubblica amministrazione), e' il seguente:
              «Art.  13  (Trattamento  economico  del  direttore, dei
          docenti   e   degli   incaricati). - Al   direttore  ed  ai
          professori  stabili  della  scuola  compete  il trattamento
          economico relativo alla loro qualifica.
              Il  compenso da corrispondere ai professori incaricati,
          in  conformita' con le vigenti disposizioni di legge, viene
          determinato  su  proposta  del comitato direttivo in misura
          oraria   uniforme,   in   relazione   alla   natura   degli
          insegnamenti  da  impartire, con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro per il
          tesoro.
              Con  gli  stessi criteri sono determinate, altresi', le
          misure  dei  compensi da corrispondere ad esperti o docenti
          italiani o stranieri per conferenze o seminari.».
              «Art.  17  (Disposizioni finali e transitorie). - Salvo
          quanto  previsto dai precedenti articoli, al comando e, ove
          consentito,  al  collocamento  fuori  ruolo  del  personale
          docente  e  del  personale amministrativo da destinare alla
          Scuola   superiore   della   pubblica  amministrazione,  si
          provvede  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri, di concerto con i Ministri competenti.
              Nella fase di prima applicazione del presente decreto e
          fino  a  quando non si sia provveduto a nominare almeno tre
          professori  stabili della Scuola, sono chiamati a far parte
          del  comitato  direttivo  due  professori  universitari  di
          ruolo,  designati  dalla  I sezione del Consiglio superiore
          della pubblica istruzione.
              Per  la  chiamata  dei professori stabili della Scuola,
          fino  a  quando non e' costituito il comitato didattico, si
          prescinde dalla proposta prevista nell'art. 5, n. 5).
              Il  presente  decreto  ha  effetto dal 1° gennaio 1973,
          salvo  che  per  il disposto di cui all'art. 2, il quale ha
          effetto dal 1° gennaio 1974.
              Le  disposizioni di cui agli articoli 7, terzo e quarto
          comma, 11, terzo e quarto comma, 13, secondo e terzo comma,
          15,  primo,  quarto e quinto comma, si estendono, in quanto
          applicabili,  agli  istituti  e scuole previsti dal secondo
          comma dell'art. 1, n. 3).
              Le disposizioni di cui all'art. 14 non si applicano nei
          confronti   degli   impiegati   assunti   in   servizio   o
          partecipanti  a concorsi gia' banditi prima dell'entrata in
          vigore   del   presente  decreto;  ad  essi  continuano  ad
          applicarsi  le  norme  di  cui all'art. 11, primo e secondo
          comma,  del  regolamento  concernente  l'ordinamento  ed il
          funzionamento   della   Scuola   superiore  della  pubblica
          amministrazione, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 29 maggio 1962, n. 576.
              Fino  all'emanazione  del regolamento di esecuzione del
          presente  decreto  continueranno  ad  applicarsi, in quanto
          compatibili,  le norme del citato regolamento approvato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n.
          576.
              Il  consiglio  direttivo  in  carica  cessa  dalle  sue
          funzioni con l'entrata in vigore del presente decreto.
              Sino  all'insediamento  del nuovo comitato direttivo le
          sue  attribuzioni  sono  esercitate dal Ministro incaricato
          della riforma della pubblica amministrazione.
              Le  disposizioni del presente decreto non concernono il
          personale  di  cui  alla  legge  24 maggio 1951, n. 392, il
          personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e
          grado  nonche', salvo quanto previsto dall'art. 1, n. 3) il
          personale della carriera diplomatica.».