Art. 10. Autonomia finanziaria e contabile 1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola assicura il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attivita' previste dal presente regolamento con autonomia gestionale, finanziaria e contabile, secondo le norme di amministrazione e contabilita' vigenti per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nell'ambito delle spese previste dal presente articolo. 2. Sono spese per il funzionamento della Scuola e per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente regolamento, ai sensi del comma 1, quelle relative ai compensi ai docenti per le attivita' didattiche e per la partecipazione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali a norma dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con riguardo all'articolo 13, secondo e terzo comma, dello stesso decreto, nonche' quelle concernenti ogni altra attivita' didattica, ivi comprese le spese per le esercitazioni e gli addestramenti collettivi e le spese per l'attuazione dell'articolo 4; quelle necessarie per studi, ricerche, esperienze e convegni; le spese per le attivita' formative per gli appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, ed ad altre amministrazioni e organismi pubblici, sulla base di appositi accordi e convenzioni; quelle relative all'ordinaria manutenzione dei locali, degli arredi, delle infrastrutture, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature dei laboratori; quelle per gli allestimenti speciali; quelle per la pubblicazione di dispense, per l'acquisto di testi di studio per i frequentatori dei corsi e per l'incremento del patrimonio della biblioteca, per i materiali di rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi didattici diversi, per la fornitura di vitto e alloggio al personale ammesso al convitto e per le attivita' di rappresentanza.
Note all'art. 10: - Per l'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse. - Il testo degli articoli 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 (Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione), e' il seguente: «Art. 13 (Trattamento economico del direttore, dei docenti e degli incaricati). - Al direttore ed ai professori stabili della scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica. Il compenso da corrispondere ai professori incaricati, in conformita' con le vigenti disposizioni di legge, viene determinato su proposta del comitato direttivo in misura oraria uniforme, in relazione alla natura degli insegnamenti da impartire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro. Con gli stessi criteri sono determinate, altresi', le misure dei compensi da corrispondere ad esperti o docenti italiani o stranieri per conferenze o seminari.». «Art. 17 (Disposizioni finali e transitorie). - Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, al comando e, ove consentito, al collocamento fuori ruolo del personale docente e del personale amministrativo da destinare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti. Nella fase di prima applicazione del presente decreto e fino a quando non si sia provveduto a nominare almeno tre professori stabili della Scuola, sono chiamati a far parte del comitato direttivo due professori universitari di ruolo, designati dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per la chiamata dei professori stabili della Scuola, fino a quando non e' costituito il comitato didattico, si prescinde dalla proposta prevista nell'art. 5, n. 5). Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1973, salvo che per il disposto di cui all'art. 2, il quale ha effetto dal 1° gennaio 1974. Le disposizioni di cui agli articoli 7, terzo e quarto comma, 11, terzo e quarto comma, 13, secondo e terzo comma, 15, primo, quarto e quinto comma, si estendono, in quanto applicabili, agli istituti e scuole previsti dal secondo comma dell'art. 1, n. 3). Le disposizioni di cui all'art. 14 non si applicano nei confronti degli impiegati assunti in servizio o partecipanti a concorsi gia' banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto; ad essi continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 11, primo e secondo comma, del regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576. Il consiglio direttivo in carica cessa dalle sue funzioni con l'entrata in vigore del presente decreto. Sino all'insediamento del nuovo comitato direttivo le sue attribuzioni sono esercitate dal Ministro incaricato della riforma della pubblica amministrazione. Le disposizioni del presente decreto non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado nonche', salvo quanto previsto dall'art. 1, n. 3) il personale della carriera diplomatica.».