Art. 2. 
                        Compiti della Scuola 
  1. La Scuola e' un'istituzione di alta formazione  e  cultura,  che
svolge i seguenti compiti: 
    a)  istituisce   e   realizza   i   corsi   di   formazione,   di
perfezionamento  e  di  specializzazione,  nonche'  di  aggiornamento
professionale previsti  dal  regolamento  adottato  con  decreto  del
Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n.  400,  recante  disciplina
delle modalita' di  svolgimento  dei  corsi  destinati  al  personale
dirigente e direttivo della Polizia di Stato; 
    b) svolge le attivita' di formazione permanente e ricorrente  per
il personale dirigente e direttivo della Polizia  di  Stato,  che  si
rendano necessarie in relazione alle esigenze istituzionali; 
    c) organizza conferenze, convegni, incontri e seminari di  studio
per  le  esigenze  del  Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   e
nell'ambito  dei  propri  fini  istituzionali,  svolge  attivita'  di
ricerca,   documentazione    e    consulenza    per    le    esigenze
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
    d) svolge, sulla base di specifici  accordi  o  convenzioni,  che
disciplinano anche i relativi oneri, attivita' formative di carattere
specialistico per appartenenti  ad  altre  Forze  di  Polizia,  anche
estere, e ad altre amministrazioni e organismi pubblici. 
  2.  La  Scuola  persegue  le  proprie  finalita'   direttamente   o
attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici  centrali  del
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
 
          Nota all'art. 2:
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'interno  24 dicembre
          2003,   n.   400   «Regolamento  recante  disciplina  delle
          modalita'  di  svolgimento dei corsi destinati al personale
          dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione
          del   decreto   legislativo   5 ottobre  2000,  n.  334,  e
          successive  modificazioni»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 marzo 2004, n. 63.