Art. 3. Autonomia didattico-istituzionale rapporti con scuole, istituti ed enti 1. In attuazione dell'autonomia didattico-istituzionale prevista dall'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola: a) collabora, per lo sviluppo di iniziative comuni volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, con la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, nonche' con la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno; b) cura i rapporti con tutti gli altri istituti di alta formazione delle amministrazioni pubbliche, in particolare per la promozione e l'interscambio culturale, scientifico e didattico; c) cura i rapporti con strutture similari di altri Paesi, in attuazione delle strategie di cooperazione internazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza nello specifico settore della formazione; d) promuove forme di cooperazione mediante accordi o convenzioni e partecipa ad ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze, funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali, con scuole, istituti di alta cultura, societa' ed enti.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.