Art. 3. 
Autonomia didattico-istituzionale rapporti con  scuole,  istituti  ed
                                enti 
  1. In attuazione  dell'autonomia  didattico-istituzionale  prevista
dall'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 
334, la Scuola: 
    a) collabora, per lo  sviluppo  di  iniziative  comuni  volte  al
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, con la Scuola di
perfezionamento per le  Forze  di  Polizia,  nonche'  con  la  Scuola
superiore dell'Amministrazione dell'interno; 
    b)  cura  i  rapporti  con  tutti  gli  altri  istituti  di  alta
formazione delle amministrazioni pubbliche,  in  particolare  per  la
promozione e l'interscambio culturale, scientifico e didattico; 
    c) cura i rapporti con strutture  similari  di  altri  Paesi,  in
attuazione  delle  strategie  di  cooperazione   internazionale   del
Dipartimento della pubblica sicurezza nello specifico  settore  della
formazione; 
    d) promuove forme di cooperazione mediante accordi o  convenzioni
e partecipa ad ogni altra forma di collaborazione  e  di  scambio  di
esperienze,   funzionali    al    perseguimento    degli    obiettivi
istituzionali, con scuole, istituti  di  alta  cultura,  societa'  ed
enti. 
 
          Nota all'art. 3:
              - Per  il  testo  dell'art.  67 del decreto legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.