Art. 4. 
    Autonomia didattico-istituzionale rapporti con le universita' 
  1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto  legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, la Scuola stipula
convenzioni con le universita' per la  programmazione,  la  gestione,
l'organizzazione  e  lo  svolgimento,  nell'ambito   del   corso   di
formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari,  delle
attivita'  didattiche  finalizzate  al   conseguimento   del   master
universitario di secondo livello. 
  2. Le convenzioni di cui al comma  1  disciplinano  la  durata  del
master, l'offerta didattica e formativa,  i  piani  di  studio  e  le
modalita'  di  erogazione  e  articolazione  dell'insegnamento,   cui
partecipano  anche  docenti  appartenenti  all'Amministrazione  della
pubblica sicurezza.  Con  le  medesime  convenzioni  sono,  altresi',
regolati   gli   impegni   rispettivi   e   gli   oneri   a    carico
dell'Amministrazione. 
  3. In attuazione delle disposizioni  vigenti,  la  Scuola  stipula,
inoltre, convenzioni con universita' ed enti di ricerca e  formazione
ai fini del riconoscimento del credito formativo di cui  all'articolo
5,   comma   7,   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  per  il
conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto. 
  4. La Scuola, qualora ritenuto  necessario  per  il  piu'  efficace
espletamento degli obiettivi istituzionali, puo', altresi', stipulare
convenzioni o accordi con le universita' per lo sviluppo di forme  di
collaborazione nel campo della formazione, della  didattica  e  della
ricerca nei settori di interesse dell'Amministrazione della  pubblica
sicurezza. 
 
          Note all'art. 4:
              - Il  testo  dell'art.  4,  comma 1  del citato decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              «Art.  4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nel ruolo dei commissari). - 1. I vincitori dei concorsi di
          cui  all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale
          della  durata  di  due  anni presso l'Istituto superiore di
          polizia,  finalizzato  anche  al  conseguimento  del master
          universitario di secondo livello, sulla base di programmi e
          modalita'  coerenti  con  le  norme concernenti l'autonomia
          didattica  degli  atenei.  L'insegnamento  e'  impartito da
          docenti      universitari,     magistrati,     appartenenti
          all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
          secondo  i  principi  stabiliti  dall'art.  60  della legge
          1° aprile 1981, n. 121».
              - Il  testo  dell'art.  3 e del comma 7 dell'art. 5 del
          decreto  22 ottobre  2004, n. 270 (Modifiche al regolamento
          recante   norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
          atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,
          n.  509,  del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca
          scientifica e tecnologica), e' il seguente:
              «Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita'
          rilasciano i seguenti titoli:
                a) laurea (L);
                b) laurea magistrale (L.M.).
              2.  Le  universita'  rilasciano  altresi' il diploma di
          specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
              3.  La  laurea,  la  laurea  magistrale,  il diploma di
          specializzazione  e il dottorato di ricerca sono conseguiti
          al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
          magistrale,  di  specializzazione e di dottorato di ricerca
          istituiti dalle universita'.
              4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
          studente  un'adeguata  padronanza  di  metodi  e  contenuti
          scientifici  generali,  anche nel caso in cui sia orientato
          all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
              5.  L'acquisizione  delle  conoscenze professionali, di
          cui  al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato
          nel  mondo  del  lavoro  ed  all'esercizio  delle correlate
          attivita'   professionali   regolamentate,  nell'osservanza
          delle  disposizioni  di  legge  e  dell'Unione europea e di
          quelle di cui all'art. 11, comma 4.
              6.  Il  corso  di  laurea  magistrale ha l'obiettivo di
          fornire  allo  studente  una formazione di livello avanzato
          per  l'esercizio  di attivita' di elevata qualificazione in
          ambiti specifici.
              7.  Il  corso  di  specializzazione  ha  l'obiettivo di
          fornire  allo  studente  conoscenze e abilita' per funzioni
          richieste    nell'esercizio    di   particolari   attivita'
          professionali  e  puo'  essere  istituito esclusivamente in
          applicazione  di  specifiche  norme di legge o di direttive
          dell'Unione europea.
              8.  I  corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
          del  relativo  titolo  sono  disciplinati dall'art. 4 della
          legge  3  luglio  1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
          dall'art. 6, commi 5 e 6.
              9.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui all'art. 6
          della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
          formazione  finalizzata e di servizi didattici integrativi.
          In  particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della
          legge  14  gennaio  1999,  n.  4,  le  universita'  possono
          attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
          ateneo,  corsi  di  perfezionamento  scientifico  e di alta
          formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
          conseguimento  della laurea o della laurea magistrale, alla
          conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
          di primo e di secondo livello.
              10. Sulla  base di apposite convenzioni, le universita'
          italiane  possono  rilasciare  i  titoli di cui al presente
          articolo,  anche congiuntamente con altri atenei italiani o
          stranieri».
              «7.  Le  universita'  possono  riconoscere come crediti
          formativi  universitari, secondo criteri predeterminati, le
          conoscenze  e  abilita'  professionali certificate ai sensi
          della   normativa   vigente   in   materia,  nonche'  altre
          conoscenze  e  abilita'  maturate in attivita' formative di
          livello    postsecondario    alla   cui   progettazione   e
          realizzazione l'universita' abbia concorso».