Art. 6. 
                         Consiglio didattico 
  1. Il consiglio didattico elabora le proposte legate  all'attivita'
culturale, scientifica e didattica ed e'  organo  di  consulenza  del
direttore della Scuola, che lo presiede. 
  2.  Fanno  parte  del  consiglio  didattico,  oltre  ai   dirigenti
superiori  preposti  ai  servizi  di  cui  all'articolo  9,   quattro
componenti, docenti della Scuola o dirigenti della Polizia di  Stato,
designati dal Capo della polizia - Direttore generale della  pubblica
sicurezza,  su  proposta  del  direttore  della  Scuola,  dotati   di
comprovata esperienza e professionalita' in materia di formazione, di
metodologie   didattiche,   di   studi   e   ricerche,   nonche'   di
organizzazione  e  gestione  delle  risorse   nelle   amministrazioni
pubbliche. 
  3. Il  consiglio  didattico,  oltre  ad  esprimere  un  parere  non
vincolante sulle questioni sottoposte  al  suo  esame  dal  direttore
della Scuola, che lo convoca, formula, altresi', proposte: 
    a) sul piano degli  studi  e  sull'organizzazione  didattica  dei
corsi; 
    b) sull'introduzione di specifiche metodologie interdisciplinari;
    c) sull'acquisizione di particolari strumenti didattici; 
    d) su eventuali ampliamenti dell'offerta formativa. 
  4. Qualora, su richiesta del direttore della Scuola, siano prese in
esame questioni che  attengono  alle  iniziative  di  sperimentazione
sulla  formazione  didattica,  al  funzionamento  della   biblioteca,
all'uso delle attrezzature didattiche, al funzionamento  dei  servizi
generali della Scuola, la composizione  del  consiglio  didattico  e'
integrata con la partecipazione del capo-corso in ciascuno dei  corsi
di formazione in svolgimento presso la Scuola. 
  5. Il consiglio didattico, che dura in carica due anni, delibera  a
maggioranza assoluta dei presenti. Per la validita' delle  sedute  e'
richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti. 
  6. Le  attivita'  di  supporto  sono  assicurate  da  una  apposita
segreteria costituita nell'ambito del servizio affari generali di cui
all'articolo 9.