Art. 7. 
                         Comitato direttivo 
  1. Il comitato direttivo, costituito nell'ambito di ciascun corso e
per la durata dello stesso, e' organo  di  consulenza  del  direttore
della Scuola, che lo presiede. 
  2. Fanno parte del  comitato  direttivo  i  dirigenti  preposti  ai
servizi di  cui  all'articolo  9,  un  direttore  di  servizio  della
direzione centrale per le risorse umane, tre  docenti  prescelti  tra
coloro che hanno svolto attivita' didattica  nello  specifico  corso,
nominati con decreto del Capo  della  polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della Scuola. 
  3. Il comitato direttivo, convocato  dal  direttore  della  Scuola,
esprime, sulla base dei criteri indicati nel regolamento adottato con
decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003,  n.  400,  parere
non vincolante, che  deve  risultare  da  apposito  verbale,  per  la
formulazione  del  giudizio  di  cui   all'articolo   4,   comma   3,
all'articolo 17, comma 2, all'articolo 32, comma  4,  e  all'articolo
47, comma 4, nonche' del giudizio di idoneita' al servizio di polizia
di cui all'articolo 4, comma 4, del  decreto  legislativo  5  ottobre
2000, n. 334. 
  4. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la
validita' delle sedute, e' richiesta la presenza  di  due  terzi  dei
suoi componenti. 
  5. Le  attivita'  di  supporto  sono  assicurate  da  una  apposita
segreteria  costituita  nell'ambito  del  servizio  studi,  corsi   e
addestramento di cui all'articolo 9. 
 
          Note all'art. 7:
              - Per  la rubrica del decreto del Ministro dell'interno
          24 dicembre 2003, n. 400, si veda la nota all'art. 2.
              - Il  testo degli articoli 4, commi 3 e 4; 17, comma 2;
          32,  comma 4  e  47, comma 4 del citato decreto legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              «Art.  4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nel ruolo dei commissari). - 1.-2. (Omissis).
              3.  Il  direttore  dell'Istituto  superiore di Polizia,
          sentito  il  comitato direttivo, al termine del primo ciclo
          esprime  nei  confronti  dei  frequentatori  un giudizio di
          idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
          quale  gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
          5, sostengono l'esame finale.
              4.  Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che
          hanno  superato  l'esame  finale  e che, anche in relazione
          agli  esiti  del tirocinio operativo, sono stati dichiarati
          idonei  al  servizio di Polizia, prestano giuramento e sono
          confermati  nel  ruolo  dei  commissari con la qualifica di
          commissario  capo,  secondo  l'ordine  della graduatoria di
          fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di Polizia
          e'   espresso  dal  direttore  dell'Istituto  superiore  di
          Polizia, sentito il comitato direttivo».
              «Art.  17 (Corso  di  formazione  per  l'immissione nel
          ruolo direttivo speciale). - 1. (Omissis).
              2.  Il  direttore  dell'Istituto  superiore di Polizia,
          sentito  il  comitato direttivo, al termine del primo ciclo
          esprime  nei  confronti  dei  frequentatori  un giudizio di
          idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
          quale  gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
          18,  sostengono  l'esame  finale  sulle  materie oggetto di
          studio.».
              «Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nei ruoli dei direttori tecnici). - 1.-3 (Omissis).
              4.  Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno
          ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale
          prestano  giuramento  e  sono  confermati  nel ruolo con la
          qualifica  di direttore tecnico principale secondo l'ordine
          della  graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati
          ai   servizi   d'istituto  secondo  le  modalita'  previste
          dall'art. 4, comma 8.».
              «Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nel ruolo dei direttivi medici). - 1.-3. (Omissis).
              4.  Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il
          giudizio  di  idoneita'  e superato l'esame finale prestano
          giuramento  e  sono  confermati nel ruolo professionale dei
          direttivi  medici,  con  la qualifica di medico principale,
          secondo  la  graduatoria  di  fine  corso.  Gli stessi sono
          assegnati   ai  servizi  d'istituto  secondo  le  modalita'
          previste dall'art. 4, comma 8.».