Art. 7. Comitato direttivo 1. Il comitato direttivo, costituito nell'ambito di ciascun corso e per la durata dello stesso, e' organo di consulenza del direttore della Scuola, che lo presiede. 2. Fanno parte del comitato direttivo i dirigenti preposti ai servizi di cui all'articolo 9, un direttore di servizio della direzione centrale per le risorse umane, tre docenti prescelti tra coloro che hanno svolto attivita' didattica nello specifico corso, nominati con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della Scuola. 3. Il comitato direttivo, convocato dal direttore della Scuola, esprime, sulla base dei criteri indicati nel regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, parere non vincolante, che deve risultare da apposito verbale, per la formulazione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 3, all'articolo 17, comma 2, all'articolo 32, comma 4, e all'articolo 47, comma 4, nonche' del giudizio di idoneita' al servizio di polizia di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. 4. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validita' delle sedute, e' richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti. 5. Le attivita' di supporto sono assicurate da una apposita segreteria costituita nell'ambito del servizio studi, corsi e addestramento di cui all'articolo 9.
Note all'art. 7: - Per la rubrica del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, si veda la nota all'art. 2. - Il testo degli articoli 4, commi 3 e 4; 17, comma 2; 32, comma 4 e 47, comma 4 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente: «Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari). - 1.-2. (Omissis). 3. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, sostengono l'esame finale. 4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di Polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di Polizia e' espresso dal direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo». «Art. 17 (Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale). - 1. (Omissis). 2. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.». «Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici). - 1.-3 (Omissis). 4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 8.». «Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi medici). - 1.-3. (Omissis). 4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 8.».