Art. 8. 
                        Incarichi di docenza 
  1. Fatte salve le  disposizioni  che  prescrivono  una  preliminare
autorizzazione o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per
ogni  singolo  corso,  con  l'assegnazione  del  numero  di  ore   di
insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore  della  Scuola
previa valutazione delle proposte formulate dal  consiglio  didattico
in materia di piano di studi ed organizzazione didattica dei corsi. 
  2. Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei  singoli  corsi
sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori
o  docenti  universitari,  magistrati  ordinari,   amministrativi   e
contabili, avvocati dello Stato, nonche' tra  esperti  di  comprovata
professionalita'. 
  3. Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il decreto
di cui al comma 1, a  richiesta  del  docente  o,  con  provvedimento
motivato, quando siano sopravvenuti gravi motivi che  non  consentano
la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico.