Art. 9. 
                     Organizzazione della Scuola 
  1. La Scuola e' ordinata in: 
    a) servizio  affari  generali,  per  le  esigenze  di  indirizzo,
coordinamento e controllo delle attivita' previste al comma 2; 
    b) servizio studi, corsi e  addestramento,  per  le  esigenze  di
indirizzo, coordinamento e  controllo  delle  attivita'  previste  al
comma 3. 
  2. Il servizio affari generali e' articolato in: 
    a) ufficio I: cura la pianificazione generale, la valutazione del
fabbisogno formativo, il controllo di gestione,  i  rapporti  con  le
altre scuole di alta formazione, con le universita', con gli istituti
di alta cultura, con le societa'  ed  enti  di  ricerca,  pubblici  e
privati, nazionali ed esteri, lo  sviluppo  delle  ricerche  e  degli
studi occorrenti, la documentazione, nonche' le relazioni  esterne  e
il cerimoniale. Nell'ambito dello stesso e' incardinata la segreteria
del consiglio didattico; 
    b) ufficio II: cura gli affari del personale ed i rapporti con le
organizzazioni  sindacali,  i  supporti  didattici,   la   logistica;
nell'ambito dello stesso e' incardinato l'ufficio sanitario; 
    c) ufficio III: cura gli affari amministrativi  per  la  gestione
finanziaria e contabile. 
  3. Il servizio studi, corsi e addestramento e' articolato in: 
    a) ufficio studi: cura i rapporti con i docenti, l'attuazione del
piano degli studi e l'organizzazione didattica dei corsi, la  stesura
dei programmi di insegnamento, l'organizzazione dei seminari; 
    b) ufficio corsi: cura lo  svolgimento  dei  corsi,  lo  sviluppo
delle  attivita'  didattiche  in  aderenza  ai   piani   di   studio,
l'amministrazione dei frequentatori dei  corsi  e  dei  seminari,  lo
svolgimento dell'attivita' di tutoring del personale  in  formazione.
Nell'ambito dello stesso e' incardinata la  segreteria  del  comitato
direttivo; 
    c) ufficio addestramento: cura lo svolgimento delle attivita'  di
addestramento  fisico-sportivo,  tecnico-operativo  e   formale,   la
partecipazione a cerimonie, i servizi di rappresentanza. 
  4. Ai servizi sono  preposti  dirigenti  superiori  del  ruolo  del
personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di  polizia.
Quello preposto al servizio affari generali assolve anche le funzioni
di vice direttore della Scuola. 
  5. All'ufficio III del servizio  affari  generali  e'  preposto  un
dirigente  di  II  fascia  dell'Area  I  dell'Amministrazione  civile
dell'interno. Agli altri uffici sono  preposti  primi  dirigenti  del
ruolo del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia. 
  6. Oltre a quanto previsto dal comma 5, al Servizio affari generali
della Scuola e' assegnato un primo dirigente dei ruoli del  personale
della Polizia di Stato che espleta  attivita'  tecnico-scientifica  o
tecnica, esperto nel settore della telematica, con funzioni  di  vice
consigliere  ministeriale,   per   le   esigenze   della   promozione
tecnologica. 
  7.  Il  direttore  della   Scuola   provvede   con   proprio   atto
all'organizzazione interna degli uffici. 
  8. Per particolari  esigenze  didattico-formative  la  Scuola  puo'
avvalersi di sezioni  distaccate,  anche  presso  altri  istituti  di
istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. 
 
          Nota all'art. 9:
              - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
          Repubblica  22 marzo  2001,  n.  208  (Regolamento  per  il
          riordino  della struttura organizzativa delle articolazioni
          centrali  e periferiche dell'Amministrazione della pubblica
          sicurezza,  a  norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000,
          n. 78), e' il seguente:
              «Art. 9 (Costituzione e ordinamento degli altri uffici,
          reparti,  istituti  e  strutture dell'Amministrazione della
          pubblica sicurezza). 1. Al fine di assicurare economicita',
          speditezza  e  massima  rispondenza  al  pubblico interesse
          dell'azione     amministrativa    anche    attraverso    la
          flessibilita'  dell'organizzazione degli uffici periferici,
          alla  costituzione  ed  ordinamento  degli uffici, reparti,
          istituti e strutture della Polizia di Stato di cui all'art.
          2,  per  quanto non gia' previsto dal presente regolamento,
          alla  definizione  della  loro  natura  e  compiti,  con le
          relative     dipendenze     gerarchiche    e    funzionali,
          all'individuazione   della   sede,  nonche'  alla  relativa
          dotazione  organica,  di  personale  e di mezzi provvede il
          Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale della pubblica
          sicurezza,   con   propri   decreti,  in  attuazione  delle
          direttive  del  Ministro dell'interno - Autorita' nazionale
          di pubblica sicurezza, nell'ambito:
                a) degli organici complessivi della Polizia di Stato;
                b) delle complessive assegnazioni di personale per le
          esigenze     degli    uffici    centrali    e    periferici
          dell'Amministrazione pubblica sicurezza;
                c) dei   posti   di   funzione  individuati  a  norma
          dell'art. 8;
                d) delle dotazioni tecnico-logistiche esistenti;
                e) delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie.
              2.  I  decreti  di  cui  al  comma 1 relativi ad uffici
          territoriali  con  funzioni  finali sono adottati, sentite,
          salvo casi di particolare urgenza, le autorita' provinciali
          di  pubblica  sicurezza  competenti per territorio, tenendo
          conto  delle  esigenze funzionali e operative ai fini della
          tutela    dell'ordine    e    della   sicurezza   pubblica,
          nell'osservanza  delle  direttive  impartite in materia dal
          Ministro  dell'interno - Autorita' nazionale della pubblica
          sicurezza.  Allo  stesso  modo si provvede, su proposta del
          dirigente  della  struttura  centrale, per le articolazioni
          periferiche  degli  uffici  del Dipartimento a composizione
          interforze.».