Art. 9. Organizzazione della Scuola 1. La Scuola e' ordinata in: a) servizio affari generali, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attivita' previste al comma 2; b) servizio studi, corsi e addestramento, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attivita' previste al comma 3. 2. Il servizio affari generali e' articolato in: a) ufficio I: cura la pianificazione generale, la valutazione del fabbisogno formativo, il controllo di gestione, i rapporti con le altre scuole di alta formazione, con le universita', con gli istituti di alta cultura, con le societa' ed enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, lo sviluppo delle ricerche e degli studi occorrenti, la documentazione, nonche' le relazioni esterne e il cerimoniale. Nell'ambito dello stesso e' incardinata la segreteria del consiglio didattico; b) ufficio II: cura gli affari del personale ed i rapporti con le organizzazioni sindacali, i supporti didattici, la logistica; nell'ambito dello stesso e' incardinato l'ufficio sanitario; c) ufficio III: cura gli affari amministrativi per la gestione finanziaria e contabile. 3. Il servizio studi, corsi e addestramento e' articolato in: a) ufficio studi: cura i rapporti con i docenti, l'attuazione del piano degli studi e l'organizzazione didattica dei corsi, la stesura dei programmi di insegnamento, l'organizzazione dei seminari; b) ufficio corsi: cura lo svolgimento dei corsi, lo sviluppo delle attivita' didattiche in aderenza ai piani di studio, l'amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, lo svolgimento dell'attivita' di tutoring del personale in formazione. Nell'ambito dello stesso e' incardinata la segreteria del comitato direttivo; c) ufficio addestramento: cura lo svolgimento delle attivita' di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale, la partecipazione a cerimonie, i servizi di rappresentanza. 4. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Quello preposto al servizio affari generali assolve anche le funzioni di vice direttore della Scuola. 5. All'ufficio III del servizio affari generali e' preposto un dirigente di II fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno. Agli altri uffici sono preposti primi dirigenti del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. 6. Oltre a quanto previsto dal comma 5, al Servizio affari generali della Scuola e' assegnato un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, esperto nel settore della telematica, con funzioni di vice consigliere ministeriale, per le esigenze della promozione tecnologica. 7. Il direttore della Scuola provvede con proprio atto all'organizzazione interna degli uffici. 8. Per particolari esigenze didattico-formative la Scuola puo' avvalersi di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e' il seguente: «Art. 9 (Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti e strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). 1. Al fine di assicurare economicita', speditezza e massima rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa anche attraverso la flessibilita' dell'organizzazione degli uffici periferici, alla costituzione ed ordinamento degli uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di Stato di cui all'art. 2, per quanto non gia' previsto dal presente regolamento, alla definizione della loro natura e compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonche' alla relativa dotazione organica, di personale e di mezzi provvede il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, nell'ambito: a) degli organici complessivi della Polizia di Stato; b) delle complessive assegnazioni di personale per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione pubblica sicurezza; c) dei posti di funzione individuati a norma dell'art. 8; d) delle dotazioni tecnico-logistiche esistenti; e) delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie. 2. I decreti di cui al comma 1 relativi ad uffici territoriali con funzioni finali sono adottati, sentite, salvo casi di particolare urgenza, le autorita' provinciali di pubblica sicurezza competenti per territorio, tenendo conto delle esigenze funzionali e operative ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'osservanza delle direttive impartite in materia dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale della pubblica sicurezza. Allo stesso modo si provvede, su proposta del dirigente della struttura centrale, per le articolazioni periferiche degli uffici del Dipartimento a composizione interforze.».