Art. 5. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Nota all'art. 5: - Il capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, supplemento ordinario, abrogato dal presente decreto, recava: «Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro.».