Art. 5.
                             Abrogazioni

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  abrogate  le  disposizioni  di  cui  al  Capo  III  del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
 
          Nota all'art. 5:
              - Il  capo  III del decreto legislativo 15 agosto 1991,
          n.  277, recante Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE,
          n.   82/605/CEE,   n.   83/477/CEE,   n.  86/188/CEE  e  n.
          88/642/CEE,  in materia di protezione dei lavoratori contro
          i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici
          e  biologici  durante  il lavoro, a norma dell'art. 7 della
          legge  30 luglio  1990,  n.  212, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  27 agosto  1991,  n. 200, supplemento ordinario,
          abrogato  dal  presente  decreto,  recava:  «Protezione dei
          lavoratori  contro  i  rischi  connessi  all'esposizione ad
          amianto durante il lavoro.».