Art. 12
 Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore
   autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS

  1.  In  occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che
costituisce   parte  della  convenzione  accessiva  alle  concessioni
autostradali,   ovvero   della   prima  revisione  della  convenzione
medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente
articolo,  nonche'  in  occasione  degli  aggiornamenti periodici del
piano  finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della
convenzione,  il  Ministro  delle  infrastrutture, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  assicura  che  tutte  le
clausole   convenzionali   in   vigore,  nonche'  quelle  conseguenti
all'aggiornamento  ovvero  alla  revisione,  siano  inserite  in  una
convezione  unica,  avente valore ricognitivo per le parti diverse da
quelle   derivanti  dall'aggiornamento  ovvero  dalla  revisione.  La
convenzione  unica,  che  sostituisce  ad ogni effetto la convenzione
originaria,   nonche'   tutti   i   relativi  atti  aggiuntivi,  deve
perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento
periodico  ovvero  da  quella  in  cui si creano i presupposti per la
revisione  della  convenzione;  in  fase  di  prima  applicazione, la
convenzione unica e' perfezionata entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente articolo.
  2.  Le  clausole  della convenzione unica di cui al comma 1 sono in
ogni caso adeguate in modo da assicurare:
a) il  riallineamento,  in sede di revisione periodica, delle tariffe
   al  livello  necessario  e sufficiente per una gestione e sviluppo
   efficienti delle infrastrutture;
b) la  determinazione  del  saggio  reale  di adeguamento annuo delle
   tariffe,   per   il   successivo  periodo  convenzionale,  secondo
   metodologie  che  consentano  l'equa  remunerazione  del  capitale
   direttamente  pertinente  alle  infrastrutture,  in  ragione delle
   previsioni relative all'evoluzione del traffico, alla dinamica dei
   costi,   nonche'   al  tasso  di  incremento  della  produttivita'
   conseguibile dai concessionari;
c) la  determinazione  dell'equa remunerazione del capitale investito
   secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale;
d) la   destinazione   a   vantaggio  degli  utenti  di  parte  della
   extraprofittabilita'  generata  in  virtu'  dello  svolgimento sui
   sedimi demaniali di attivita' commerciali;
e) il  recupero a favore degli utenti degli importi e degli eventuali
   extraprofitti  relativi  a impegni di investimento non ottemperati
   nel periodo precedente;
f) il  riconoscimento  degli  adeguamenti  tariffari esclusivamente a
   fronte  della  effettiva  realizzazione, preventivamente accertata
   dal   concedente,   di   quote   predeterminate  degli  interventi
   infrastrutturali previsti nel piano finanziario;
g) la   specificazione   del   quadro  informativo  minimo  dei  dati
   economici,  finanziari,  tecnici  e  gestionali  che  le  societa'
   concessionarie  trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad
   ANAS  S.p.a.  per  l'esercizio  dei  suoi  poteri  di  vigilanza e
   controllo  nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta,
   ANAS  S.p.a.  rende  analogamente  disponibili  al  Ministro delle
   infrastrutture  per  l'esercizio  delle sue funzioni di indirizzo,
   controllo nonche' vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.;
   l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di
   ispezione  in  ordine  alle  modalita' di raccolta, elaborazione e
   trasmissione dei dati da parte dei concessionari;
h) la    individuazione   nel   progetto   definitivo   del   momento
   successivamente  al  quale  l'eventuale  variazione degli oneri di
   realizzazione   dei  lavori  rientra  nel  rischio  d'impresa  del
   concessionario,  salvo  i  casi  di  forza maggiore o di fatto del
   terzo;
i) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto
   riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei
   sedimi  destinati  a  scopi  strumentali  o collaterali rispetto a
   quelli della rete autostradale;
l) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle
   clausole  della  convenzione imputabile al concessionario, anche a
   titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della
   gravita' dell'inadempimento;
m) l'introduzione  di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del
   principio  di  effettivita'  della  clausola  di  decadenza  dalla
   concessione,   nonche'   di   maggiore  efficienza,  efficacia  ed
   economicita'  del relativo procedimento nel rispetto del principio
   di partecipazione e del contraddittorio.
  3.  Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto
stabilito  dal  comma  2,  sono  sottoposti  all'esame  del CIPE, che
s'intende  assolto  positivamente  in  caso  di mancata deliberazione
entro  quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine
del giorno.
  4. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5
e' sostituito dai seguenti:
"5. Le societa' concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti
obblighi:
a) certificare  il  bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi
   del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136,
   in quanto applicabile;
b) mantenere  adeguati  requisiti  di  solidita'  patrimoniale,  come
   individuati   con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
   finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;
c) agire  a  tutti  gli  effetti  come amministrazione aggiudicatrice
   negli    affidamenti   di   lavori,   forniture   e   servizi   e,
   conseguentemente, attuare gli affidamenti nel rispetto del decreto
   legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
d) sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli schemi dei bandi di gara
   delle  procedure  per  le quali non sia esclusa la partecipazione,
   rispetto    alla    concessionaria,   di   societa'   controllate,
   controllanti,   o   controllate   dalla   medesima   controllante,
   escludendo  comunque, in tali casi, dette societa' dalle attivita'
   di progettazione;
e) prevedere  nel  proprio  statuto  che l'assunzione della carica di
   amministratore  sia  subordinata al possesso di speciali requisiti
   di   onorabilita',  professionalita'  ed  indipendenza,  ai  sensi
   dell'articolo  2387  del  codice  civile  e dell'articolo 10 della
   direttiva  2003/54/CE,  e  che  nessun operatore del settore delle
   costruzioni,    anche    attraverso   le   societa'   controllate,
   controllanti,  o controllate dalla medesima controllante, ai sensi
   dell'articolo  2359  del  codice civile, possa esercitare i propri
   diritti  di  voto per la nomina degli amministratori per una quota
   eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i
casi  in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di
ANAS  e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere
del  Consiglio  superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione
tecnico-economica.".
  5.  L'ANAS  S.p.a.,  nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera  d),  del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143:
a) richiede   informazioni  ed  effettua  controlli,  con  poteri  di
   ispezione,  di  accesso,  di  acquisizione  della documentazione e
   delle  notizie  utili  in ordine al rispetto degli obblighi di cui
   alle  convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della
   legge  23  dicembre  1992,  n.  498,  e  successive modificazioni,
   nonche' dei propri provvedimenti;
b) emana  direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei
   concessionari,  definendo  in  particolare  i  livelli generali di
   qualita'  riferiti  al  complesso  delle  prestazioni  e i livelli
   specifici   di  qualita'  riferiti  alla  singola  prestazione  da
   garantire  all'utente,  sentiti i concessionari e i rappresentanti
   degli utenti e dei consumatori;
c) emana  direttive  per  la separazione contabile e amministrativa e
   verifica  i  costi  delle  singole prestazioni per assicurare, tra
   l'altro,  la  loro  corretta  disaggregazione  e  imputazione  per
   funzione  svolta,  provvedendo  quindi  al  confronto tra essi e i
   costi  analoghi  in  altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione
   dei dati;
d) irroga,   salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di
   inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione
   e  di  cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992,
   n.   498,   e   successive   modificazioni,   nonche'  dei  propri
   provvedimenti  o  in  caso  di  mancata  ottemperanza da parte dei
   concessionari  alle  richieste di informazioni o a quelle connesse
   all'effettuazione  dei  controlli,  ovvero  nel  caso  in  cui  le
   informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni
   amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e
   non  superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non e'
   ammesso  quanto  previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre
   1981,  n.  689;  in  caso  di  reiterazione delle violazioni ha la
   facolta'  di  proporre  al Ministro competente la sospensione o la
   decadenza della concessione;
e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con
   riferimento  agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte
   al  proprio  controllo,  nonche'  di  quelle  che partecipano agli
   affidamenti  di  lavori, forniture e servizi effettuate da queste,
   la  sussistenza  di  ipotesi  di violazione della legge 10 ottobre
   1990, n. 287.
  6.  Nel  caso  in  cui  il  concessionario,  in occasione del primo
aggiornamento  del  piano  finanziario  ovvero  della prima revisione
della  convenzione  di  cui al comma 1, dichiari di non voler aderire
alla  convenzione  unica  redatta conformemente a quanto previsto dal
comma  2,  il  rapporto concessorio si estingue automaticamente. ANAS
S.p.a.  assume  conseguentemente  la gestione diretta delle attivita'
del  concessionario,  subentrando  in  tutti i suoi rapporti attivi e
passivi,   inclusi   quelli   con   il   personale   dipendente   del
concessionario che ne faccia domanda.
  7.  Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente
a  quanto previsto dal comma 2, non si perfezioni entro il termine di
cui  al  comma 1 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo
decade,    nel   rispetto   del   principio   di   partecipazione   e
contraddittorio,  dalla  concessione  ed  ANAS  S.p.a. subentra nella
gestione  diretta  delle  sue attivita' ai sensi del comma 6, secondo
periodo.
  8.  All'articolo  21  del  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47:
a) il  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente: "5. Il concessionario
   comunica  al  concedente,  entro  il 30 settembre di ogni anno, le
   variazioni    tariffarie.    Il    concedente,    nei   successivi
   quarantacinque  giorni,  previa  verifica  della correttezza delle
   variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua
   proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle
   finanze,  i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta
   giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale
   termine  senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a
   diniego  di  approvazione.  Fermo  quanto  stabilito  nel  primo e
   secondo  periodo,  in  presenza  di  un  nuovo piano di interventi
   aggiuntivi,  comportante rilevanti investimenti, il concessionario
   comunica  al  concedente,  entro  il  15 novembre di ogni anno, la
   componente  investimenti  del  parametro X relativo a ciascuno dei
   nuovi  interventi  aggiuntivi,  che  va ad integrare le variazioni
   tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il
   concedente,  nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica
   della  correttezza  delle  integrazioni  tariffarie,  trasmette la
   comunicazione,   nonche'  una  sua  proposta,  ai  Ministri  delle
   infrastrutture  e  dell'economia  e  delle  finanze,  i  quali, di
   concerto,  approvano  le integrazioni tariffarie nei trenta giorni
   successivi   al  ricevimento  della  comunicazione;  decorso  tale
   termine  senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a
   diniego di approvazione.";
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.