Art. 27
     Diffusione di messaggi istituzionali e di utilita' sociale

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 3 della legge 7
giugno  2000,  n.  150,  gli  organi  di  informazione  che  ricevono
contributi statali diretti sono tenuti, su richiesta della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  a  diffondere  gratuitamente messaggi
istituzionali, di utilita' sociale o di pubblico interesse, in misura
massima  da  determinare  con  apposito  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei Ministri, sentita la Commissione tecnico consultiva di
cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416.