Art. 28
                      Rimborsi per abbonamenti

  1.  All'articolo  11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
le  parole:  "a  decorrere dal 1° gennaio 1991" sono sostituite dalle
seguenti:  "a  decorrere  dal  1°  gennaio 2007" e alla lettera b) le
parole:  "al  rimborso  dell'80  per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al rimborso del 60 per cento".
  2.  All'articolo  8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le
parole:  "a  decorrere  dal  1°  gennaio  1991" sono sostituite dalle
seguenti:  "a  decorrere  dal  1°  gennaio 2007" e alla lettera b) le
parole:  "al  rimborso  dell'80  per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al rimborso del 60 per cento".
  3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di
radiodiffusione  sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari
possono  richiedere  le  riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo
11,  comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un
solo  abbonamento  sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi
di  telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo
del  segmento  di  contribuzione,  fornito da societa' autorizzate ad
espletare i predetti servizi.