Art. 32
           Riproduzione di articoli di riviste o giornali

  1.  All'articolo  65  della  legge  22 aprile 1941, n. 633, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis.   I   soggetti   che  realizzano,  con  qualsiasi  mezzo,  la
riproduzione  totale  o  parziale  di articoli di riviste o giornali,
devono  corrispondere  un compenso agli editori per le opere da cui i
suddetti  articoli  sono  tratti.  La  misura  di  tale compenso e le
modalita' di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i
soggetti  di  cui  al  periodo  precedente  e  le  associazioni delle
categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso
le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1  del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".