Art. 36
        Valutazione del sistema universitario e della ricerca

  1.  Al  fine  di  razionalizzare  il  sistema  di valutazione della
qualita'  delle  attivita'  delle universita' e degli enti di ricerca
pubblici  e  privati  destinatari  di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e
di  incentivazione  delle  attivita'  di ricerca e di innovazione, e'
costituita   l'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario  e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica di
diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione   esterna   della   qualita'   delle  attivita'  delle
   universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari
   di  finanziamenti  pubblici,  sulla  base  di un programma annuale
   approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo,   coordinamento   e   vigilanza   delle   attivita'  di
   valutazione  demandate  ai  nuclei  di  valutazione  interna degli
   atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali
   di  finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e
   di innovazione.
  2.   I   risultati  delle  attivita'  di  valutazione  dell'Agenzia
costituiscono   criterio   di   riferimento   per  l'allocazione  dei
finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca.
  3.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la  struttura e il funzionamento dell'Agenzia, secondo principi di
   imparzialita',  professionalita',  trasparenza e pubblicita' degli
   atti,  e  di  autonomia organizzativa, amministrativa e contabile,
   anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla contabilita' generale
   dello Stato;
b) la  nomina  e  la  durata  in  carica  dei  componenti dell'organo
   direttivo,  scelti  anche  tra qualificati esperti stranieri, e le
   relative indennita'.
  4.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui   al   comma   3,  contestualmente  alla  effettiva  operativita'
dell'Agenzia,   sono  soppressi  il  Comitato  di  indirizzo  per  la
valutazione  della  ricerca  (CIVR),  istituito  dall'articolo  5 del
decreto  legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per
la   valutazione   del   sistema   universitario  (CNVSU),  istituito
dall'articolo  2  della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di
valutazione  di  cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
  5.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel
limite  di  spesa  di  cinque  milioni  di  euro  annui,  si provvede
utilizzando  le  risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del
soppresso   CNSVU,   nonche',   per   la  quota  rimanente,  mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.