Art. 36 Valutazione del sistema universitario e della ricerca 1. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonche' dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni: a) valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca; b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione. 2. I risultati delle attivita' di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca. 3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: a) la struttura e il funzionamento dell'Agenzia, secondo principi di imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennita'. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, contestualmente alla effettiva operativita' dell'Agenzia, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNSVU, nonche', per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.