Art. 4
               Disposizioni in materia di agricoltura

  1.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo  32-bis,  comma  3,  dopo  la  parola: "imposta" sono
   inserite  le  seguenti:  "salvo  quanto previsto dall'articolo 34,
   comma 6, primo periodo,";
b) all'articolo 34, comma 6:
   1)  il  primo  periodo  e' sostituito dal seguente: "Ai produttori
   agricoli  che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in
   caso  di  inizio  di  attivita', prevedono di realizzare un volume
   d'affari  non  superiore  a  7000  euro, costituito per almeno due
   terzi  da  cessioni di prodotti di cui al comma 1, si applicano le
   disposizioni di cui all'articolo 32-bis.";
   2) il secondo periodo e' soppresso;
   3)  nel  terzo  periodo  le  parole:  "superiore a cinque ovvero a
   quindici, ma non a quaranta milioni di lire" sono sostituite dalle
   seguenti: "superiore a 7000 euro, ma non a 20.658,28 euro";
   4)  il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni
   del  precedente  periodo  cessano  di avere applicazione a partire
   dall'anno  solare  successivo a quello in cui e' stato superato il
   limite  di  20.658,28  euro a condizione che non venga superato il
   limite di un terzo delle cessioni di altri beni.".
  2.  Al  fine  di  consentire la semplificazione degli adempimenti a
carico   del   cittadino  ed  al  contempo  conseguire  una  maggiore
rispondenza   del   contenuto  delle  banche  dati  dell'Agenzia  del
territorio  all'attualita'  territoriale,  a decorrere dal 1° gennaio
2007  le  dichiarazioni  relative  all'uso  del  suolo  sulle singole
particelle  catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli
adempimenti   dichiarativi   presentati  agli  organismi  pagatori  -
riconosciuti   ai   fini  dell'erogazione  dei  contributi  agricoli,
previsti  dal  regolamento  (CE)  n.  1782/03  del  Consiglio, del 29
settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione,
del  21  aprile  2004  -  esonerano i soggetti tenuti all'adempimento
previsto  dall'articolo  30 del testo unico delle imposte sui redditi
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917.  A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente
la  dichiarazione  di cui al periodo precedente relativamente all'uso
del   suolo,   deve  contenere  anche  gli  elementi  per  consentire
l'aggiornamento   del   catasto,  ivi  compresi  quelli  relativi  ai
fabbricati   inclusi   nell'azienda  agricola,  e,  conseguentemente,
risulta   sostitutiva   per   il  cittadino  della  dichiarazione  di
variazione  colturale  da rendere al catasto terreni stesso. All'atto
della  accettazione  della  suddetta  dichiarazione  l'Agenzia per le
erogazioni   in   agricoltura   (AGEA)  predispone  una  proposta  di
aggiornamento  della  banca  dati  catastale, attraverso le procedure
informatizzate  rilasciate  dall'Agenzia  del territorio ai sensi del
decreto  del  Ministro  delle  finanze  19  aprile 1994, n. 701, e la
trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati.
L'AGEA  rilascia  ai  soggetti  dichiaranti la ricevuta contenente la
proposta  dei  nuovi  redditi attribuiti alle particelle interessate,
che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve
la  notifica  sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli
immobili  interessati  dalle  variazioni  colturali,  i nuovi redditi
dovranno   essere   notificati   a   questi  ultimi,  utilizzando  le
informazioni  contenute  nelle  suddette  dichiarazioni. Tali redditi
producono  effetto  fiscale,  in  deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere  dal  1°  gennaio  dell'anno  in  cui  viene  presentata la
dichiarazione.
  3. In sede di prima applicazione del comma 2, l'aggiornamento della
banca  dati  catastale  avviene  sulla  base dei dati contenuti nelle
dichiarazioni  di cui al comma 2, presentate dai soggetti interessati
nell'anno  2006  e  messe a disposizione della Agenzia del territorio
dall'AGEA.  L'Agenzia  del  territorio  provvede a notificare i nuovi
redditi  ai  titolari  dei diritti reali sugli immobili oggetto delle
variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute
nelle  suddette  dichiarazioni.  I  nuovi  redditi  cosi'  attribuiti
producono  effetti  fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal
1°  gennaio  2006.  In tale caso non sono dovute le sanzioni previste
dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  4.  Con  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia del territorio,
sentita  l'AGEA, sono stabilite le modalita' tecniche ed operative di
interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi
2  e  3, tenendo conto che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle
procedure  di  interscambio  dati  e  cooperazione  applicativa  resi
disponibili dal SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).
  5.  L'Agenzia  del  territorio, anche sulla base delle informazioni
fornite    dall'AGEA    e   delle   verifiche   (amministrative,   da
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa effettuate
nell'ambito  dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati
iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli
che  non  risultano  dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei
diritti  reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale
redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i
quali,   qualora   accertata,   la   data  cui  riferire  la  mancata
presentazione  della  dichiarazione  al  catasto,  e'  notificata  ai
soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta
entro   90   giorni   dalla  data  della  notificazione,  gli  uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico
dell'interessato,   alla   iscrizione   in   catasto   attraverso  la
predisposizione  delle  relative dichiarazioni redatte in conformita'
al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a
notificarne  i  relativi  esiti.  Le  rendite  catastali dichiarate o
attribuite   producono   effetto  fiscale,  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni,  a  decorrere  dal 1° gennaio dell'anno successivo alla
data  cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,
ovvero,  in  assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di
notifica  della  richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento
del  Direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  da adottarsi entro 90
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite  modalita'  tecniche  ed  operative  per  l'attuazione  del
presente  comma.  Si applicano le sanzioni per le violazioni previste
dall'articolo  28  del  regio  decreto-legge  13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni.
  6.  All'articolo  9,  comma  3,  lettera  a),  del decreto-legge 30
dicembre  1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile e' asservito" sono
inserite   le   seguenti:  "sempreche'  tali  soggetti  rivestano  la
qualifica  di  imprenditore  agricolo,  iscritti  nel  registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
  7.  I  fabbricati  per  i  quali a seguito del disposto del comma 6
vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono
essere  dichiarati  al  catasto  entro la data del 30 giugno 2007. In
tale  caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del
regio   decreto-legge   13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  1939, n. 1249, e successive
modificazioni.  In  caso di inadempienza si applicano le disposizioni
contenute nel comma 5.
  8.  I  trasferimenti  erariali in favore dei comuni sono ridotti in
misura  pari  al  maggior gettito derivante, in relazione all'imposta
comunale  sugli  immobili,  dalle disposizioni del presente articolo,
secondo  criteri  e  modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.