Art. 3. Riduzione dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del bene 1. Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennita' giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1, rispettivamente, alla lettera a) n. 2; alla lettera b) n. 2; alla lettera c) n. 2 e alla lettera d), nonche' all'articolo 2, rispettivamente, alla lettera a) n. 2 e alla lettera b) n. 2, sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate: a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennita' giornaliera e' ridotto nella misura del 20%; b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennita' giornaliera, come determinato secondo la lettera a), e' ulteriormente ridotto nella misura del 30%; c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennita' giornaliera, come determinato secondo la lettera b), e' ulteriormente ridotto nella misura del 40%; d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennita' giornaliera, come determinato secondo la lettera c), e' ulteriormente ridotto nella misura del 50%. 2. Per il sesto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennita' giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1 e' ulteriormente ridotto nella misura del 50%. 3. L'importo dell'indennita' giornaliera determinato per il sesto anno e' dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto.