Art. 3.
Riduzione  dell'indennita'  in  relazione allo stato di conservazione
                              del bene
  1.  Per  gli  anni successivi al primo, gli importi dell'indennita'
giornaliera  determinati  in base alle tariffe di cui all'articolo 1,
rispettivamente,  alla  lettera a)  n.  2; alla lettera b) n. 2; alla
lettera c)   n.   2   e  alla  lettera d),  nonche'  all'articolo  2,
rispettivamente,  alla  lettera a)  n. 2 e alla lettera b) n. 2, sono
ridotti,  in  relazione allo stato di conservazione del bene, secondo
le percentuali di seguito riportate:
    a) per   il   secondo   anno   o   frazione  di  esso,  l'importo
dell'indennita' giornaliera e' ridotto nella misura del 20%;
    b) per   il   terzo   anno   o   frazione   di   esso,  l'importo
dell'indennita'  giornaliera, come determinato secondo la lettera a),
e' ulteriormente ridotto nella misura del 30%;
    c) per   il   quarto   anno   o   frazione   di  esso,  l'importo
dell'indennita'  giornaliera, come determinato secondo la lettera b),
e' ulteriormente ridotto nella misura del 40%;
    d) per   il   quinto   anno   o   frazione   di  esso,  l'importo
dell'indennita'  giornaliera, come determinato secondo la lettera c),
e' ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
  2.  Per il sesto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennita'
giornaliera,   come   determinato  alla  lettera d)  del  comma 1  e'
ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
  3.  L'importo  dell'indennita' giornaliera determinato per il sesto
anno  e'  dovuto  per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al
sesto.