Art. 17 (Disposizioni finanziarie) 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sono posti a carico dei Gestori sulla base del costo effettivo del servizio e secondo tariffe da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'intermo ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per l'esame dei progetti di qualunque importo, in prima applicazione, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.