Art. 17
                     (Disposizioni finanziarie)

   1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 8, 9, 10,
11,  12  e  14,  sono posti a carico dei Gestori sulla base del costo
effettivo  del servizio e secondo tariffe da determinarsi con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il Ministro
dell'intermo  ed  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del
presente  decreto.  Per l'esame dei progetti di qualunque importo, in
prima applicazione, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo
1,  comma  5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
   2.  Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.