Art. 5.
                         Obbligo del segreto
  1.  I  componenti  la  Commissione,  i funzionari e il personale di
qualsiasi  ordine  e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le
altre  persone  che  collaborano  con  la  Commissione  o  compiono o
concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a
conoscenza  per  ragioni  d'ufficio  o  di servizio sono obbligati al
segreto  per  tutto  quanto  riguarda  gli  atti e i documenti di cui
all'articolo 4, commi 2 e 6.
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
del  segreto  di  cui al comma 1 e' punita ai sensi dell'articolo 326
del codice penale.
  3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene
si  applicano  a  chiunque  diffonda  in  tutto o in parte, anche per
riassunto  o  informazione,  atti  o  documenti  del  procedimento di
inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
 
          Nota all'art. 5:
              - Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:
              «Art.  326  (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
          ufficio).  -  Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
          di  un  pubblico  servizio, che, violando i doveri inerenti
          alle  finziom  o al servizio, o comunque abusando della sua
          qualita',   rivela  notizie  d'ufficio,  le  quali  debbano
          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre
          anni.
              Se  l'agevolazione  e'  soltanto colposa, si applica la
          reclusione fino a un anno.
              Il  pubblico  ufficiale  o  la persona incaricata di un
          pubblico  servizio,  che, per procurare a se' o ad altri un
          indebito  profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
          di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e'
          punito  con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto
          e'  commesso  al  fine  di  procurare  a  se' o ad altri un
          ingiusto  profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni.».