Art. 2.
Modifiche  all'articolo 27  del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.
                                 127
  1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla  lettera a)  le parole: «12.500.000 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «14.600.000 euro»;
    b) alla  lettera b)  le parole: «25.000.000 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «29.200.000 euro».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 novembre 2006
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
          Nota all'art. 2:
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 27, del decreto
          legislativo   9 aprile  1991,  n.  127,  (Attuazione  delle
          direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria,
          relative  ai  conti annuali e consolidati ai seni dell'art.
          1, comma 1, della L 26 marzo 1990, n. 69 - pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 aprile  1991,  n.  90  supplemento
          ordinario), come modificato dal presente decreto:
              «Art. 27 (Casi di esonero dell'obbligo di redazione del
          bilancio  consolidato).  - 1. Non sono soggette all'obbligo
          indicato   nell'art.   25   le  imprese  controllanti  che,
          unitamente  alle imprese controllate, non abbiano superato,
          per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
                a) 14.600.000  euro  nel  totale  degli  attivi degli
          stati patrimoniali;
                b) 29.200.000   euro  nel  totale  dei  ricavi  delle
          vendite e delle prestazioni:
                c) 250   dipendenti   occupati   in   media   durante
          l'esercizio.
              2.  L'esonero  previsto  dal  comma precedente  non  si
          applica  se  l'impresa  controllante  o  una  delle imprese
          controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.
              3.  Non  sono  inoltre  soggette  all'obbligo  indicato
          nell'art.  25 le imprese a loro volta controllate quando la
          controllante  sia  titolare  di  oltre il novantacinque per
          cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero,
          in  difetto  di  tale  condizione,  quando la redazione del
          bilancio  consolidato  non  sia  richiesta  almeno sei mesi
          prima   della   fine   dell'esercizio  da  tanti  soci  che
          rappresentino almeno il 5% del capitale.
              4.   L'esonero   previsto   dal   comma precedente   e'
          subordinato alle seguenti condizioni:
                a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di
          uno   Stato   membro  delle  Comunita'  europee,  rediga  e
          sottoponga  a  controllo il bilancio consolidato secondo il
          presente  decreto  ovvero secondo il diritto di altro Stato
          membro delle Comunita' europee;
                b) che  l'impresa controllata non abbia emesso titoli
          quotati in borsa.
              5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella
          nota   integrativa  al  bilancio  di  esercizio.  Nel  caso
          previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi'
          indicare   la   denominazione  e  la  sede  della  societa'
          controllante  che  redige  il  bilancio  consolidato; copia
          dello  stesso,  della  relazione sulla gestione e di quella
          dell'organo  di  controllo,  redatti  in  lingua  italiana,
          devono  essere  depositati  presso  l'ufficio  del registro
          delle  imprese  del  luogo  ove  e'  la  sede  dell'impresa
          controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel
          Bollettino   ufficiale   delle  societa'  per  azioni  e  a
          responsabilita' limitata.».