(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262 
 
   Prima dell'articolo 1,  le  parole:  "Capo  I  -  Disposizioni  in
materia di accertamento, riscossione  e  contrasto  dell'evasione  ed
elusione  fiscale,  nonche'  di  potenziamento   dell'Amministrazione
economico-finanziaria" sono soppresse. All'articolo 1: 
   dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
   "4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis.  Al  fine  del  contenimento  dei   costi   necessari   al
mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla  custodia
dei tabacchi lavorati, decorso un anno  dal  momento  del  sequestro,
procede  alla  distruzione  dei  prodotti,  previa  campionatura   da
effettuare secondo  modalita'  definite  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente norma""; 
   al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
   "b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le  autorizzazioni
per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso  di  cui  al
numero  7)  del  secondo  comma  dell'articolo  51  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate,
per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale""; 
   al comma 6: 
   all'alinea, le parole: "comma 10 " sono sostituite dalle seguenti:
"comma 12" e la parola:  "inserito"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"aggiunto"; 
   il capoverso 10-bis e' sostituito dal seguente: 
   ""12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e  11  si  applicano  anche
alle prestazioni di servizi rese dai  professionisti  domiciliati  in
Stati o territori non appartenenti all'Unione europea  aventi  regimi
fiscali privilegiati""; 
   il comma 8 e' sostituito dai seguenti: 
   "8. Il  comma  2  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente: 
   "2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo  16  del
decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472,  nel  corso  di  un
quinquennio, tre distinte  violazioni  dell'obbligo  di  emettere  la
ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale,  anche  se  non  sono  state
irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle  disposizioni  del
citato  decreto  legislativo  n.  472  del  1997,  e'   disposta   la
sospensione  della  licenza   o   dell'autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima  per  un
periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di
sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei
corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000
la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi". 
   8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, come  sostituito  dal  comma  8  del  presente
articolo, sono inseriti i seguenti: 
   "2-bis. La sospensione  di  cui  al  comma  2  e'  disposta  dalla
direzione  regionale  dell'Agenzia  delle  entrate   competente   per
territorio in relazione al domicilio fiscale  del  contribuente.  Gli
atti di sospensione devono essere notificati, a  pena  di  decadenza,
entro sei mesi da quando e' stata contestata la terza violazione. 
   2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle
sospensioni di cui  al  comma  2  e'  effettuata  dall'Agenzia  delle
entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi  dell'articolo  63
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.
2-quater. L'esecuzione  della  sospensione  di  cui  al  comma  2  e'
assicurata  con  il  sigillo  dell'organo   procedente   e   con   le
sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo
a indicare il vincolo imposto a fini fiscali". 
   8-ter. Le disposizioni di  cui  all'articolo  12,  commi  da  2  a
2-quater, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  come
modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si
applicano alle  violazioni  constatate  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Per le violazioni gia' constatate alla medesima data si applicano  le
disposizioni previgenti"; 
   al comma 9, primo periodo, la parola: "nuovi" e' sostituita  dalle
seguenti: ", anche nuovi,", dopo le parole: "del  modello  F24"  sono
inserite  le  seguenti:  "per  il  versamento  unitario  di  imposte,
contributi e altre  somme,  a  norma  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni," e  la
parola: "assolto" e' sostituita dalla seguente: "assolta"; 
   al comma 10, le  parole:  "e  contenente  l'eventuale  riferimento
all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore"  sono  sostituite
dalle  seguenti:   "e   contenente   il   riferimento   all'eventuale
utilizzazione, da parte  dell'importatore,  della  facolta'  prevista
dall'articolo 8, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti"; 
   al    comma    14,    secondo    periodo,    dopo    le    parole:
"dell'Amministrazione   economico-finanziaria"   sono   inserite   le
seguenti:  ",  per  meta'  delle  risorse,"   e   dopo   le   parole:
"amministrazioni  statali,"  sono  inserite  le  seguenti:  "per   la
restante meta' delle risorse,"; 
   al comma 16, dopo le  parole:  "Lo  schema  di  regolamento"  sono
inserite le seguenti: " previsto dal comma 15, corredato di relazione
tecnica  sugli  effetti  finanziari  delle   disposizioni   in   esso
contenute," e le parole: "delle competenti Commissioni  parlamentari"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "delle  Commissioni  parlamentari
competenti  per  materia  e   per   le   conseguenze   di   carattere
finanziario"; 
   al comma  17,  primo  periodo,  le  parole:  "e'  soppressa"  sono
sostituite dalle seguenti: "il comitato di coordinamento del Servizio
consultivo  ed  ispettivo  tributario,  il  Comitato   di   indirizzo
strategico della  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle  finanze
nonche' la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi". 
   L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 2. - 1.  All'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, le parole da: "la maggioranza"  fino  a:  "ed"
sono soppresse. 
   2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
   "6-bis. L'attivita' di riscossione a  mezzo  ruolo  delle  entrate
indicate dal comma 6, se esercitata dagli  agenti  della  riscossione
con esclusivo riferimento alla riscossione  coattiva,  e'  remunerata
con un compenso  maggiorato  del  25  per  cento  rispetto  a  quello
ordinariamente previsto, per la riscossione delle  predette  entrate,
in attuazione dell'articolo 17". 
   3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) nell'articolo 17: 
   1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore: 
   a) in misura determinata con il decreto di cui allo  stesso  comma
1, e comunque non superiore al 5 per cento  delle  somme  iscritte  a
ruolo, in caso  di  pagamento  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte
dell'aggio e' a carico dell'ente creditore; 
   b) integralmente, in caso contrario"; 
   2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
   "3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio  di  cui  ai
commi 1 e 2 e' a carico: 
   a)  dell'ente  creditore,  se  il  pagamento  avviene   entro   il
sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella; 
   b) del debitore, in caso contrario"; 
   3) al comma 7-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Nei
casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore
le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento"; 
   b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: "comma 6" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 6 e 7-ter". 
   4. All'articolo 3 del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
   "7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma
7, primo periodo, i privilegi e le garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da
chiunque prestate  o  comunque  esistenti  a  favore  del  venditore,
nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di  acquisto
dei beni oggetto di locazione  finanziaria  compresi  nella  cessione
conservano  la  loro   validita'   e   il   loro   grado   a   favore
dell'acquirente, senza bisogno di alcuna  formalita'  o  annotazione,
previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale". 
   5. All'articolo 3, comma 22,  lettera  a),  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, le parole: "commi 118 e 119"  sono  sostituite
dalle seguenti: "comma 118". 
   6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602, l'articolo 72-bis e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 72-bis. - (Pignoramento dei crediti verso terzi). - 1. Salvo
che per i crediti pensionistici  e  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 545, commi  quarto,  quinto  e  sesto,  del  codice  di
procedura civile, l'atto di pignoramento  dei  crediti  del  debitore
verso  terzi  puo'  contenere,  in  luogo  della  citazione  di   cui
all'articolo 543, secondo comma, numero 4,  dello  stesso  codice  di
procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente
al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: 
a) nel  termine  di  quindici  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di
pignoramento, per le somme per le quali il  diritto  alla  percezione
sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; 
   b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. 
   2.  Nel  caso  di  inottemperanza  all'ordine  di  pagamento,   si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2". 
   7. All'articolo 35  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 25 e' inserito il seguente: 
   "25-bis.  In  caso  di  morosita'  nel  pagamento  di  importi  da
riscuotere    mediante    ruolo    complessivamente    superiori    a
venticinquemila  euro,   gli   agenti   della   riscossione,   previa
autorizzazione del direttore generale ed al fine di  acquisire  copia
di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo  dei
crediti di cui i debitori  morosi  sono  titolari  nei  confronti  di
soggetti terzi, possono esercitare le facolta' ed i  poteri  previsti
dagli articoli 33 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n.  600,  e  52  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". 
   8. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale  del  terzo).  -  1.
Decorso inutilmente il termine  di  cui  all'articolo  50,  comma  1,
l'agente  della  riscossione,  prima  di  procedere  ai  sensi  degli
articoli 72 e 72-bis del presente decreto  e  degli  articoli  543  e
seguenti del codice di  procedura  civile  ed  anche  simultaneamente
all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente
decreto, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e'
iscritto a ruolo o dei coobbligati, di  indicare  per  iscritto,  ove
possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro  dovute  al
creditore. 
   2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1  e'  fissato  un
termine  per  l'adempimento  non  inferiore  a  trenta  giorni  dalla
ricezione. In caso di inadempimento,  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n.  471.  All'irrogazione  della  relativa  sanzione   provvede,   su
documentata segnalazione dell'agente della riscossione  procedente  e
con le modalita' previste dall'articolo 16,  commi  da  2  a  7,  del
decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  l'ufficio  locale
dell'Agenzia  delle  entrate  competente  in  ragione  del  domicilio
fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta. 
   3. Gli agenti della riscossione possono procedere  al  trattamento
dei dati acquisiti ai  sensi  del  presente  articolo  senza  rendere
l'informativa prevista dall'articolo 13  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196". 
   9. Nel titolo  II,  capo  I,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e'  inserito
il seguente: 
   "Art.  48-bis.  -  (Disposizioni  sui  pagamenti  delle  pubbliche
amministrazioni).  -  1.  Le   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e le societa' a prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo  superiore
a  diecimila  euro,  verificano,  anche  in  via  telematica,  se  il
beneficiario e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento  derivante
dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per  un  ammontare
complessivo pari almeno a tale importo e, in  caso  affermativo,  non
procedono al pagamento e segnalano la  circostanza  all'agente  della
riscossione  competente  per  territorio,  ai   fini   dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
   2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 1". 
   10. All'articolo 156 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata
con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, previa convenzione  con  l'Agenzia  delle  entrate.  La
riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresi'
essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto  dall'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  a  seguito  di
procedimento ad evidenza pubblica". 
   11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26  febbraio
1999, n. 46, dopo la parola: "locali"  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: ", nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". 
   12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, dopo  le  parole:  "comma  7,"  sono  inserite  le  seguenti:
"complessivamente denominate  agenti  della  riscossione,".  13.  Nel
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente: 
   "Art. 28-ter. - (Pagamento mediante compensazione  volontaria  con
crediti d'imposta). -  1.  In  sede  di  erogazione  di  un  rimborso
d'imposta,  l'Agenzia  delle  entrate  verifica  se  il  beneficiario
risulta iscritto a ruolo e, in caso  affermativo,  trasmette  in  via
telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che  ha
in carico il ruolo,  mettendo  a  disposizione  dello  stesso,  sulla
contabilita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  del
Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare. 
   2. Ricevuta la segnalazione di cui  al  comma  1,  l'agente  della
riscossione notifica all'interessato una  proposta  di  compensazione
tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a  ruolo,  sospendendo
l'azione di recupero ed invitando  il  debitore  a  comunicare  entro
sessanta giorni se intende accettare tale proposta. 
   3.  In  caso  di  accettazione  della  proposta,  l'agente   della
riscossione movimenta le somme di cui al comma  1  e  le  riversa  ai
sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto  legislativo  13  aprile
1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente  dovuto  a
seguito dell'iscrizione a ruolo. 
   4. In caso  di  rifiuto  della  predetta  proposta  o  di  mancato
tempestivo  riscontro  alla  stessa,  cessano   gli   effetti   della
sospensione di cui al comma 2 e l'agente della  riscossione  comunica
in via telematica all'Agenzia  delle  entrate  che  non  ha  ottenuto
l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. 
   5. All'agente della riscossione spetta  il  rimborso  delle  spese
vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche'
un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1,
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  28
dicembre  1993,  n.  567,  maggiorato  del  cinquanta  per  cento,  a
copertura degli oneri sostenuti per  la  gestione  degli  adempimenti
attinenti la proposta di compensazione. 
   6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
approvate  le  specifiche  tecniche  di   trasmissione   dei   flussi
informativi previsti  dal  presente  articolo  e  sono  stabilite  le
modalita' di movimentazione e  di  rendicontazione  delle  somme  che
transitano sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche'  le
modalita' di richiesta e di erogazione dei  rimborsi  spese  previsti
dal comma 5". 
   14.  Nel  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  dopo
l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
   "Art. 20-bis. - (Ambito di applicazione dell'articolo  28-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). -
1. Puo' essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui
all'articolo 28-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate  iscritte  a
ruolo  dall'Agenzia   delle   entrate.   Tuttavia,   l'agente   della
riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di  cui  al  comma  1
dello stesso articolo 28-ter, formula la  proposta  di  compensazione
con riferimento a tutte le  somme  iscritte  a  ruolo  a  carico  del
soggetto indicato in tale segnalazione. 
   2. Le altre Agenzie  fiscali  e  gli  enti  previdenziali  possono
stipulare  una  convenzione   con   l'Agenzia   delle   entrate   per
disciplinare  la  trasmissione,  da  parte  di  quest'ultima,   della
segnalazione di cui al citato articolo 28-ter,  comma  1,  anche  nel
caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta  sia  iscritto  a
ruolo da uno dei predetti enti creditori.  Con  tale  convenzione  e'
regolata anche la suddivisione, tra gli stessi  enti  creditori,  dei
rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione". 
   15. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13  aprile
1999, n. 112, e' sostituito dal seguente: 
   "2. L'agente  della  riscossione  puo'  essere  rappresentato  dai
dipendenti delegati ai sensi  del  comma  1,  che  possono  stare  in
giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione
della causa, nei procedimenti relativi: 
   a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui  all'articolo  101
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
   b) al ricorso di cui all'articolo  499  del  codice  di  procedura
civile; 
   c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo  comma,  numero
4, del codice di procedura civile". 
   16. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,
si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste  si
applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 
311. 
   17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e'
dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso  degli  oneri  sostenuti
per  garantire  il  servizio  di   riscossione.   Le   modalita'   di
trasmissione dei flussi informativi, nonche' il rimborso delle  spese
relativi  alle  operazioni  di  riscossione  sono  disciplinati   con
convenzione  stipulata  tra  l'Agenzia  delle  entrate  e  gli   enti
interessati. 
   18. All'articolo 36 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
   "7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili  il
costo complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto  del
costo delle aree occupate  dalla  costruzione  e  di  quelle  che  ne
costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette  aree,
ove non autonomamente acquistate in precedenza,  e'  quantificato  in
misura  pari  al  maggior  valore  tra  quello  esposto  in  bilancio
nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e,  per
i fabbricati industriali, al  30  per  cento  del  costo  complessivo
stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla
produzione o trasformazione di beni"; 
   b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
   "7-bis. Le disposizioni del comma 7  si  applicano,  con  riguardo
alla quota capitale dei canoni, anche ai  fabbricati  strumentali  in
locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto  dovuto  ai
sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del  periodo
precedente"; 
   c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
   "8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, recante disposizioni in materia di statuto  dei  diritti  del
contribuente, le norme di cui  ai  precedenti  commi  7  e  7-bis  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in  corso  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  anche  per  le  quote  di
ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati  acquistati
o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In  tal  caso,
ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma  7,
si tiene conto del valore delle  aree  esposto  nell'ultimo  bilancio
approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e
del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7  al
costo complessivo del fabbricato, risultante dal  medesimo  bilancio,
assunto al netto  dei  costi  incrementativi  capitalizzati  e  delle
rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato  il  residuo  valore
ammortizzabile e' pari alla quota di costo riferibile allo stesso  al
netto delle quote  di  ammortamento  dedotte  nei  periodi  d'imposta
precedenti calcolate sul costo complessivo". 
   19. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  21  novembre
1997, n. 461, le parole: "il mutuatario e  il  cessionario  a  pronti
hanno diritto al credito d'imposta sui  dividendi  soltanto  se  tale
diritto sarebbe spettato, anche su opzione,  al  mutuante  ovvero  al
cedente a pronti" sono sostituite dalle seguenti: "al mutuatario e al
cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'articolo  89,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se
tale regime sarebbe stato applicabile al  mutuante  o  al  cedente  a
pronti". 
   20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
   21. All'articolo 1, comma 496, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, le parole: "12,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20
per cento". 
   22. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e' sostituito dal seguente: 
   "13. Le disposizioni della lettera a) del comma  12  si  applicano
alle perdite relative ai primi  tre  periodi  d'imposta  formatesi  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Per le perdite  relative  ai  primi  tre
periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla  predetta  data
resta ferma  l'applicazione  dell'articolo  37-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 
   23. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e' sostituito dal seguente: 
   "11. Le disposizioni di cui ai commi 9  e  10  hanno  effetto  con
riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a  periodi
d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore
del presente  decreto.  Per  i  redditi  delle  societa'  partecipate
relativi a periodi d'imposta  precedenti  alla  predetta  data  resta
ferma l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600". 
   24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si  applica  nel  testo  vigente
alla data del 3 luglio 2006. 
   25. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo
l'articolo 188 e' inserito il seguente: 
   "Art. 188-bis. - (Campione d'Italia). - 1.  Ai  fini  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, i redditi  delle  persone  fisiche
iscritte nei registri anagrafici  del  comune  di  Campione  d'Italia
prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso  comune  per
un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati
in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto
forfetariamente del 20 per cento. 
   2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito
d'imposta in euro. 
   3. Ai fini del  presente  articolo  si  considerano  iscritte  nei
registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le  persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le  quali,  gia'
residenti  nel   comune   di   Campione   d'Italia,   sono   iscritte
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso
comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica". 
   26. Le disposizioni dell'articolo 188-bis del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del
presente articolo, si  applicano  a  decorrere  dall'anno  2007.  Per
l'anno 2006, si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  188  del
medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3  luglio
2006. 
   27. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e' abrogato. 
   28. Per l'anno 2007, il  tasso  convenzionale  di  cambio  di  cui
all'articolo 188-bis del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo,  e'  pari  a
0,52135 euro per ogni franco svizzero. 
   29.  I  periodi  secondo,  terzo  e   quarto   del   comma   2-bis
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
come introdotti dal comma 25 dell'articolo  36  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti:  "La  disposizione
di  cui  alla  lettera  g-bis)  del  comma  2  si  rende  applicabile
esclusivamente   quando   ricorrano   congiuntamente   le    seguenti
condizioni: 
   a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti  tre
anni dalla sua attribuzione; 
   b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,  la  societa'
risulti quotata in mercati regolamentati; 
   c)  che  il  beneficiario  mantenga  per  almeno  i  cinque   anni
successivi all'esercizio  dell'opzione  un  investimento  nei  titoli
oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore  delle
azioni al momento dell'assegnazione  e  l'ammontare  corrisposto  dal
dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti
o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni  dalla  loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il  reddito  di
lavoro dipendente al  momento  dell'assegnazione  e'  assoggettato  a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la
costituzione in garanzia". 
   30.  L'ultimo  periodo  del  comma   34   dell'articolo   37   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  e'  sostituito  dal  seguente:
"Restano  fermi  gli   obblighi   di   certificazione   fiscale   dei
corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, e dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 dicembre 1996,  n.  696,  nonche'  di  emissione  della
fattura su richiesta del cliente,  fatta  eccezione  per  i  soggetti
indicati all'articolo 1, commi da  429  a  430-bis,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311". 
   31. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: 
   "6. I produttori agricoli che nell'anno  solare  precedente  hanno
realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare
un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per  almeno
due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1,  sono  esonerati
dal versamento dell'imposta e da tutti  gli  obblighi  documentali  e
contabili,  compresa  la  dichiarazione   annuale,   fermo   restando
l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette  doganali
a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano
i beni o utilizzano i  servizi  nell'esercizio  dell'impresa,  devono
emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui  all'articolo
21,  indicandovi  la  relativa  imposta,  determinata  applicando  le
aliquote   corrispondenti   alle   percentuali   di    compensazione,
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla  separatamente
a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma  cessano
comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare  successivo
a quello in  cui  e'  stato  superato  il  limite  di  7.000  euro  a
condizione che non sia superato il limite di un terzo delle  cessioni
di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non  avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione  o  la
revoca si esercitano con le modalita' stabilite  dal  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre  1997,  n.
442, e successive modificazioni". 
   32. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo  15  dicembre
1997,  n.  446,   recante   individuazione   dei   soggetti   passivi
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la lettera  d)  e'
sostituita dalla seguente: 
   "d) i produttori agricoli  titolari  di  reddito  agrario  di  cui
all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli  con  volume
d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si  avvalgono  del
regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sempreche' non abbiano rinunciato  all'esonero  a  norma  del  quarto
periodo del citato comma 6 dell'articolo 34". 
   33. Al fine di consentire la semplificazione degli  adempimenti  a
carico  del  cittadino  ed  al  contempo  conseguire   una   maggiore
rispondenza  del  contenuto  delle  banche  dati   dell'Agenzia   del
territorio all'attualita' territoriale, a decorrere  dal  1°  gennaio
2007 le  dichiarazioni  relative  all'uso  del  suolo  sulle  singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito  degli
adempimenti  dichiarativi   presentati   agli   organismi   pagatori,
riconosciuti  ai  fini  dell'erogazione  dei   contributi   agricoli,
previsti dal regolamento  (CE)  n.  1782/03  del  Consiglio,  del  29
settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione,
del 21 aprile  2004,  esonerano  i  soggetti  tenuti  all'adempimento
previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. A tale fine la richiesta di contributi  agricoli,  contenente
la dichiarazione di cui al periodo precedente  relativamente  all'uso
del  suolo,  deve  contenere  anche  gli  elementi   per   consentire
l'aggiornamento  del  catasto,  ivi  compresi  quelli   relativi   ai
fabbricati  inclusi  nell'azienda  agricola,   e,   conseguentemente,
risulta  sostitutiva  per  il  cittadino   della   dichiarazione   di
variazione colturale da rendere al catasto terreni  stesso.  All'atto
della accettazione della  suddetta  dichiarazione  l'Agenzia  per  le
erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  predispone   una   proposta   di
aggiornamento della banca dati  catastale,  attraverso  le  procedure
informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze  19  aprile
1994,  n.  701,  e   la   trasmette   alla   medesima   Agenzia   per
l'aggiornamento  della  banca  dati.  L'AGEA  rilascia  ai   soggetti
dichiaranti la ricevuta contenente  la  proposta  dei  nuovi  redditi
attribuiti alle particelle interessate, che ha  valore  di  notifica.
Qualora il soggetto dichiarante che riceve la  notifica  sia  persona
diversa dai titolari di  diritti  reali  sugli  immobili  interessati
dalle  variazioni  colturali,  i  nuovi   redditi   dovranno   essere
notificati a questi ultimi,  utilizzando  le  informazioni  contenute
nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale,
in deroga alle vigenti  disposizioni,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione. 
   34. In sede di prima applicazione del  comma  33,  l'aggiornamento
della banca dati catastale avviene  sulla  base  dei  dati  contenuti
nelle dichiarazioni di cui  al  medesimo  comma  33,  presentate  dai
soggetti interessati nell'anno 2006  e  messe  a  disposizione  della
Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a
notificare i nuovi  redditi  ai  titolari  dei  diritti  reali  sugli
immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle
informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi  redditi
cosi' attribuiti producono effetti fiscali, in  deroga  alle  vigenti
disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tale caso non  sono  dovute  le
sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. 
   35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  del  territorio,
sentita l'AGEA, sono stabilite le modalita' tecniche ed operative  di
interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi
33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle
procedure  di  interscambio  dati  e  cooperazione  applicativa  resi
disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). 
   36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle  informazioni
fornite   dall'AGEA   e   delle   verifiche,    amministrative,    da
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate
nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i  fabbricati
iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli
che non risultano dichiarati al catasto e richiede  ai  titolari  dei
diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento  catastale
redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi
constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui  riferire  la
mancata presentazione della dichiarazione al catasto,  e'  notificata
ai soggetti  interessati.  Se  questi  ultimi  non  ottemperano  alla
richiesta entro novanta giorni dalla data  della  notificazione,  gli
uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a
carico dell'interessato, alla iscrizione  in  catasto  attraverso  la
predisposizione delle relative dichiarazioni redatte  in  conformita'
al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite  catastali
dichiarate o attribuite producono effetto  fiscale,  in  deroga  alle
vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
alla data  cui  riferire  la  mancata  presentazione  della  denuncia
catastale, ovvero, in assenza di tale  indicazione,  dal  1°  gennaio
dell'anno di notifica della richiesta di cui al  primo  periodo.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sono  stabilite  modalita'  tecniche   ed   operative   per
l'attuazione del presente comma. Si  applicano  le  sanzioni  per  le
violazioni previste  dall'articolo  28  del  regio  decreto-legge  13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. 
   37. All'articolo 9, comma 3,  lettera  a),  del  decreto-legge  30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile e' asservito" sono
inserite le  seguenti:  ",  sempreche'  tali  soggetti  rivestano  la
qualifica di  imprenditore  agricolo,  iscritti  nel  registro  delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,". 
   38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del  comma  37
vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono
essere dichiarati al catasto entro la data del  30  giugno  2007.  In
tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28  del
regio  decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto  1939,  n.  1249,  e  successive
modificazioni. In caso di inadempienza si applicano  le  disposizioni
contenute nel comma 36. 
   39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti  in
misura pari al maggior gettito derivante,  in  relazione  all'imposta
comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi  da  33  a  38,
secondo criteri e modalita' da stabilire  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Con  il   predetto   decreto,   in
particolare,  si  prevede  che  non  siano  ridotti  i  trasferimenti
erariali  in  relazione  alla  eventuale  quota  di  maggior  gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto. 
   40. Nelle unita' immobiliari  censite  nelle  categorie  catastali
E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6  ed  E/9  non  possono  essere  compresi
immobili  o  porzioni  di  immobili  destinati  ad  uso  commerciale,
industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi  diversi,  qualora  gli
stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. 
   41. Le unita' immobiliari che per effetto del  criterio  stabilito
nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione  e  quindi
della rendita devono  essere  dichiarate  in  catasto  da  parte  dei
soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto.  In  caso  di  inottemperanza,   gli   uffici
provinciali dell'Agenzia  del  territorio  provvedono,  con  oneri  a
carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701;  in
tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del  regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni,  per
le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge
n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338  dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
   42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  del  territorio,
nel rispetto delle disposizioni e nel quadro  delle  regole  tecniche
previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
stabilite le modalita' tecniche e operative per l'applicazione  delle
disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli  oneri  di  cui  al
comma 41. 
   43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei
commi 40, 41 e 42  producono  effetto  fiscale  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2007. 
   44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma
41, si rende comunque applicabile  l'articolo  1,  comma  336,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi. 
   45. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52  del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.
131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati  classificati
nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento. 
   46. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti  in
misura pari al maggior gettito  derivante  in  relazione  all'imposta
comunale sugli immobili dalle disposizioni dei  commi  da  40  a  45,
secondo criteri e modalita' da stabilire  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Con  il   predetto   decreto,   in
particolare,  si  prevede  che  non  siano  ridotti  i  trasferimenti
erariali  in  relazione  alla  eventuale  quota  di  maggior  gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto. 
   47. E' istituita  l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni  sui
trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a
titolo gratuito e sulla  costituzione  di  vincoli  di  destinazione,
secondo  le  disposizioni  del   testo   unico   delle   disposizioni
concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  di  cui  al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo  vigente  alla
data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48
a 54. 
   48. I trasferimenti di beni e diritti  per  causa  di  morte  sono
soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote  sul
valore complessivo netto dei beni: 
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta  sul
valore  complessivo  netto  eccedente,  per   ciascun   beneficiario,
1.000.000 di euro: 4 per cento; 
   b) devoluti a favore degli altri parenti fino al  quarto  grado  e
degli  affini  in  linea  retta,  nonche'  degli  affini   in   linea
collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; 
   c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento. 
   49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito
di beni e diritti e la costituzione di  vincoli  di  destinazione  di
beni  l'imposta  e'  determinata  dall'applicazione  delle   seguenti
aliquote al valore globale dei beni e  dei  diritti  al  netto  degli
oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi  da  quelli  indicati
dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione e' fatta
congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono
compresi piu' atti di disposizione a favore di soggetti  diversi,  al
valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: 
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea  retta  sul  valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario,  1.000.000  di
euro: 4 per cento; 
   b) a favore degli altri parenti  fino  al  quarto  grado  e  degli
affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino
al terzo grado: 6 per cento; 
   c) a favore di altri soggetti: 8 per cento. 
   50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a  54  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato
testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre  1990,  n.  346,
nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001. 
   51.  Con  cadenza   quadriennale,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle  finanze  si  procede  all'aggiornamento  degli
importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della
vita. 
   52. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
   a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico  di  cui  al
decreto  legislativo  31  ottobre  1990,   n.   346,   e   successive
modificazioni; 
   b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; 
   c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni; 
   d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. 
   53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52  hanno  effetto  per  gli
atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti,  per  le
scritture  private  autenticate  e  per  le  scritture  private   non
autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  nonche'  per
le successioni apertesi dal 3  ottobre  2006.  Le  stesse  decorrenze
valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti  e
le  dichiarazioni  relativi  alle  successioni  di  cui  al   periodo
precedente. 
   54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a
52, per un importo pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2007,  41
milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009,
e' destinata ad un fondo per finanziare interventi volti  ad  elevare
il livello di sicurezza nei  trasporti  pubblici  locali  e  il  loro
sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007. 
   55. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo  le  parole:  "per  gli
autoveicoli di  peso  complessivo  a  pieno  carico  inferiore  a  12
tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che,
pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro  o  piu'
posti e una portata inferiore a  chilogrammi  700,  per  i  quali  la
tassazione  continua  ad  essere  effettuata  in  base  alla  potenza
effettiva dei motori". 
   56. L'aliquota di accisa sui  gas  di  petrolio  liquefatti  (GPL)
usati come carburante, di cui all'allegato I del  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di  cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni, e' ridotta a euro  227,77  per  mille  chilogrammi  di
prodotto. 
   57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui
all'allegato I citato nel comma 56, e' aumentata a  euro  416,00  per
mille litri di prodotto. 
   58. Per i soggetti di  cui  all'articolo  5,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior  onere
conseguente alla disposizione di cui al comma 57 e' rimborsato, anche
mediante  la  compensazione  di  cui  all'articolo  17  del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  successive  modificazioni,  a
seguito della presentazione di apposita dichiarazione  ai  competenti
uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo  le  modalita'  e  con  gli
effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione
fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. 
Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di  cui  al
titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti
salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58. 
   59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di  GPL
e metano per autotrazione,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge  25   settembre   1997,   n.   324,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997,  n.  403,  e  successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di 100  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
   60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi  sulle
tasse automobilistiche,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5  febbraio  1953,  n.  39,  dal  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo
17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  le
regioni possono esentare dal pagamento  della  tassa  automobilistica
regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a  benzina/GPL  o  a
benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1  ed  N1
ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui  all'articolo
2 del regolamento di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  18
novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualita' successive. Per  le
medesime  categorie  di  veicoli,  dotate  di  doppia  alimentazione,
restano  ferme  le   agevolazioni   gia'   disposte   da   precedenti
provvedimenti regionali. 
   61.  Le  regioni  possono  esentare  dal  pagamento  della   tassa
automobilistica regionale per cinque annualita' successive i  veicoli
immatricolati prima della data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, conformi alla direttiva 94/12/CE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  23  marzo  1994,  appartenenti  alle  categorie
internazionali M1 ed  N1  su  cui  viene  installato  un  sistema  di
alimentazione a GPL o a metano, collaudato in  data  successiva  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
   62. Le cinque annualita' di cui al comma 61 decorrono dal  periodo
d'imposta seguente a quello durante  il  quale  avviene  il  collaudo
dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se  il
veicolo  ha  gia'  corrisposto  la  tassa  automobilistica  per  tale
periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene  il  collaudo
dell'installazione  del  sistema  GPL  o  metano  se  l'obbligo   del
pagamento  della  tassa  automobilistica  e'  stato   precedentemente
interrotto ai sensi di legge. 
   63. A decorrere dai pagamenti successivi al 1°  gennaio  2007,  la
tassa automobilistica di  possesso  sui  motocicli  e'  rideterminata
nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto. 
   64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono  ridotti
in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui
ai commi 55 e 63. 
   65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata  al  testo  unico
delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,  di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
   a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro e'  sostituita  dalla
seguente: "55,00"; 
   b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle  seguenti:
"L'importo e'  dovuto  anticipatamente.  Il  servizio  sara'  fornito
progressivamente su base convenzionale ai soli  soggetti  autorizzati
alla riutilizzazione  commerciale.  La  tariffa  e'  raddoppiata  per
richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata"; 
   c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente: 
   "7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti  nelle
formalita' di un determinato giorno: 
   7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo e' dovuto anticipatamente.
Il servizio sara' fornito progressivamente su base  convenzionale  ai
soli soggetti  autorizzati  alla  riutilizzazione  commerciale.  Fino
all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco  dei
soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a  richiesta
di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro  4,00  per
ogni soggetto". 
   66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65  e  dal
comma 67, al netto di 12 milioni di euro per  l'anno  2006  e  di  10
milioni di euro per l'anno 2007, e'  istituito  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze un apposito  fondo  per  finanziare  le
attivita'  connesse  al  conferimento  ai   comuni   delle   funzioni
catastali.  Il  fondo  di  cui  al   presente   comma   e'   comunque
incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro. 
   67. Il titolo III della tabella A  allegata  al  decreto-legge  31
luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
settembre 1954, n.  869,  come  da  ultimo  sostituito  dall'allegato
2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e'  sostituito  da
quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto. 
   68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le  modalita'
stabilite  con   provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   del
territorio. 
   69. All'articolo  14-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  30
giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
agosto 2005, n. 168,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 
   70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 506, le parole: "30  novembre"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre". 
   71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nell'articolo 51, comma 4,  lettera  a),  le  parole:  "30  per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"; 
   b) nell'articolo 164, comma 1: 
   1) all'alinea,  le  parole:  "secondo  i  seguenti  criteri"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "solo  se  rientranti  in   una   delle
fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)"; 
   2) alla lettera a), numero 2), le parole: "o dati in uso promiscuo
ai dipendenti per  la  maggior  parte  del  periodo  d'imposta"  sono
soppresse; 
   3) alla lettera b), le parole da: "nella misura del 50 per  cento"
fino a: "per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di
agenzia o di  rappresentanza  di  commercio"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "nella  misura  dell'80  per  cento   relativamente   alle
autovetture  ed   autocaravan,   di   cui   alle   predette   lettere
dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del  1992,  ai
ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attivita' di
agenzia o di rappresentanza di commercio in modo  diverso  da  quello
indicato alla lettera  a),  numero  1)";  nella  stessa  lettera,  le
parole: "nella suddetta misura del  50  per  cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento"; 
   4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
   "b-bis) per i veicoli dati in  uso  promiscuo  ai  dipendenti,  e'
deducibile l'importo costituente reddito di lavoro". 
   72. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
recante  disposizioni  in  materia  di  statuto   dei   diritti   del
contribuente, le norme del  comma  71  del  presente  articolo  hanno
effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti
in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi,
il  contribuente  puo'  continuare   ad   applicare   le   previgenti
disposizioni. Con  regolamento  ministeriale  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  si
provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del  presente
articolo, tenuto  conto  degli  effetti  finanziari  derivanti  dalla
concessione all'Italia da parte  del  Consiglio  dell'Unione  europea
dell'autorizzazione,  ai  sensi  dell'articolo  27  della   direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una  misura
ridotta della  percentuale  di  detrazione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative  spese  di
cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La  modifica  e'
effettuata, in particolare,  tenuto  conto  degli  effetti  economici
derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma  71  del
presente articolo. 
   73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, nel secondo periodo della nota (1)  all'articolo  26,  comma  1,
dopo le parole: "Si considerano compresi negli  usi  industriali  gli
impieghi del gas metano" sono  aggiunte  le  seguenti:  "nel  settore
della distribuzione commerciale,". 
   74. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  dell'articolo  8  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n.  80,  non  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attivita' produttive,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. 
   75. Le proposte di contratti di programma gia' approvate dal  CIPE
ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge  n.  35  del  2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza
del decreto di disciplina  dei  criteri,  delle  condizioni  e  delle
modalita' di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del
medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero  dello
sviluppo economico per  l'eventuale  concessione  delle  agevolazioni
sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto  di  cui  al
comma 76. 
   76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e
delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse gia' attribuite dal
CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, per il finanziamento degli interventi di cui al  predetto  comma
74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni
sulla  base  delle  disposizioni  di  cui  ai  citati  commi  1  e  2
dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,  n.   80,   sono
prioritariamente utilizzate dal Ministero  dello  sviluppo  economico
per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi
gia' disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e),  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a  seguito  della  riduzione  di
assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre
2005, n. 266, risultano privi, anche  parzialmente,  della  copertura
finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui
al comma 77, possono essere utilizzate dal Ministero  dello  sviluppo
economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi
di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico,
con  proprio  decreto,  provvede  a  determinare,  diminuendole,   le
intensita' massime degli aiuti concedibili. 
   77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo  di  cui  al
comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  le
autorizzazioni di spesa di cui al comma  361  dell'articolo  1  della
medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006,
2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15  e  50  milioni  di  euro.  Le
restanti  risorse  gia'  poste  a  carico  del  Fondo  per  le   aree
sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese,  in
applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo,
rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro  per
l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno  2007  ed  a  100  milioni  per
l'anno 2008, affluiscono  al  Fondo  unico  per  gli  incentivi  alle
imprese per le finalita' di cui al comma 76. 
   78.  Al  fine  di  assicurare  l'invarianza  del  limite  di   cui
all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  in
conseguenza della deroga di cui  al  comma  74,  il  Ministero  dello
sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare  dei  pagamenti
relativi agli altri strumenti da esso gestiti. 
   79. Allo scopo di assicurare  il  tempestivo  completamento  delle
iniziative imprenditoriali gia' avviate e che, alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,  risultino
avere raggiunto almeno il 55  per  cento  dell'investimento  mediante
agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le  quali  sia  stata
necessaria  la  notifica  alla  Comunita'  europea  ai  sensi   della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato,  il  termine  di
cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del  regolamento  di
cui al  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 31 luglio  2000,  n.  320,  deve  intendersi
decorrere dall'ultima autorizzazione  amministrativa  necessaria  per
l'esecuzione    dell'opera,    se    posteriore    alla     ricezione
dell'autorizzazione della Comunita' europea. 
   80. All'articolo 1, comma 276, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al primo periodo,  le  parole:  "l'Agenzia  del  demanio"  sono
sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro"; 
   b) al secondo periodo, le parole:  "l'Agenzia  del  demanio"  sono
sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro"; 
   c) l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  "L'anticipazione
e'  regolata  con  prelevamento  dall'apposito  conto   corrente   di
tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti". 
   81. All'articolo 1, comma 6-bis, del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
   a) al primo periodo, dopo le parole: "di  proprieta'  di  Ferrovie
dello Stato spa" sono inserite le seguenti: "o delle  societa'  dalla
stessa direttamente o indirettamente controllate"; 
   b) il terzo periodo e' soppresso. 
   82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che
costituisce  parte  della  convenzione  accessiva  alle   concessioni
autostradali,  ovvero  della  prima   revisione   della   convenzione
medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' in occasione degli aggiornamenti periodici del piano
finanziario  ovvero  delle  successive  revisioni  periodiche   della
convenzione, il Ministro delle infrastrutture,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  assicura  che  tutte  le
clausole  convenzionali  in  vigore,   nonche'   quelle   conseguenti
all'aggiornamento  ovvero  alla  revisione,  siano  inserite  in  una
convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse  da
quelle  derivanti  dall'aggiornamento  ovvero  dalla  revisione.   La
convenzione unica, che sostituisce ad  ogni  effetto  la  convenzione
originaria,  nonche'  tutti  i   relativi   atti   aggiuntivi,   deve
perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento
periodico ovvero da quella in cui si  creano  i  presupposti  per  la
revisione della  convenzione;  in  fase  di  prima  applicazione,  la
convenzione unica e' perfezionata entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
   83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in
ogni caso adeguate in modo da assicurare: 
   a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe
e il riallineamento in sede di revisione periodica  delle  stesse  in
ragione  dell'evoluzione  del  traffico,  della  dinamica  dei  costi
nonche'  del  tasso  di  efficienza  e  qualita'   conseguibile   dai
concessionari; 
   b) la destinazione della extraprofittabilita' generata  in  virtu'
dello svolgimento sui sedimi demaniali di attivita' commerciali; 
   c) il recupero della parte degli  introiti  tariffari  relativi  a
impegni di  investimento  programmati  nei  piani  finanziari  e  non
realizzati nel periodo precedente; 
   d)  il  riconoscimento  degli  adeguamenti  tariffari  dovuti  per
investimenti  programmati  del  piano  finanziario  esclusivamente  a
fronte  della  effettiva  realizzazione  degli  stessi  investimenti,
accertata dal concedente; 
   e) la  specificazione  del  quadro  informativo  minimo  dei  dati
economici,  finanziari,  tecnici  e  gestionali   che   le   societa'
concessionarie trasmettono  annualmente,  anche  telematicamente,  ad
ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e  controllo
nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta,  ANAS  S.p.a.
rende analogamente disponibili al Ministro delle  infrastrutture  per
l'esercizio  delle  sue  funzioni  di  indirizzo,  controllo  nonche'
vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da  parte
di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle
modalita' di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da  parte
dei concessionari; 
   f)  la  individuazione  del  momento  successivamente   al   quale
l'eventuale  variazione  degli  oneri  di  realizzazione  dei  lavori
rientra nel rischio d'impresa del concessionario,  salvo  i  casi  di
forza maggiore o di fatto del terzo; 
   g) il riequilibrio dei rapporti  concessori,  in  particolare  per
quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione
dei sedimi destinati a scopi strumentali  o  collaterali  rispetto  a
quelli della rete autostradale; 
   h) l'introduzione di sanzioni a fronte di  casi  di  inadempimento
delle clausole della convenzione imputabile al concessionario,  anche
a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione  della
gravita' dell'inadempimento; 
   i) l'introduzione di meccanismi tesi alla  migliore  realizzazione
del principio di  effettivita'  della  clausola  di  decadenza  dalla
concessione,   nonche'   di   maggiore   efficienza,   efficacia   ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio  di
partecipazione e del contraddittorio. 
   84. Gli schemi  di  convenzione  unica,  redatti  conformemente  a
quanto stabilito dal comma 83, sentiti il Nucleo  di  consulenza  per
l'attuazione delle linee  guida  sulla  regolazione  dei  servizi  di
pubblica  utilita'  (NARS),  le  associazioni  rappresentative  delle
societa' concessionarie, nonche' le associazioni di consumatori e  di
utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni,  sono
sottoposti  all'esame   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente
in caso di mancata deliberazione entro  quarantacinque  giorni  dalla
richiesta  di  iscrizione  all'ordine  del  giorno.  Gli  schemi   di
convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni  del  CIPE,  sono
successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario.  Il  parere  e'   reso   entro   trenta   giorni   dalla
trasmissione. Decorso il predetto termine senza  che  le  Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva  competenza,  le  convenzioni
possono essere comunque adottate. 
   85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma
5 e' sostituito dai seguenti: 
   "5. Le  societa'  concessionarie  autostradali  sono  soggette  ai
seguenti obblighi: 
   a) certificare il bilancio, anche se  non  quotate  in  borsa,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1975,  n.
136, in quanto applicabile; 
   b) mantenere adeguati requisiti di  solidita'  patrimoniale,  come
individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture; 
   c) agire a tutti gli effetti come  amministrazione  aggiudicatrice
negli affidamenti di lavori, forniture e  servizi  e  in  tale  veste
attuare  gli  affidamenti  nel  rispetto  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; 
   d) sottoporre all'approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei bandi
di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la  partecipazione
alle gare per l'aggiudicazione  dei  contratti  nei  confronti  delle
societa', comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato
la  relativa  progettazione.   Di   conseguenza,   cessa   di   avere
applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006,  la  deliberazione  del
Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione  all'azionariato  stabile  di  Autostrade  S.p.a.   di
soggetti che operano in prevalenza nei settori  delle  costruzioni  e
della mobilita'; 
   e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica  di
amministratore sia subordinata al possesso di speciali  requisiti  di
onorabilita',   professionalita'   ed    indipendenza,    ai    sensi
dell'articolo  2387  del  codice  civile  e  dell'articolo  10  della
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
giugno 2003; 
   f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le  commissioni  di  gara
per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal  Ministro  delle
infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorita' di
cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163.  La  composizione  del  consiglio  dell'Autorita'  e'
aumentata di due membri con oneri  a  carico  del  suo  bilancio.  Il
presidente dell'Autorita' e' scelto fra i componenti del consiglio. 
   5-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle   infrastrutture   sono
stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da  realizzare
da parte di ANAS S.p.a. e delle altre  concessionarie  devono  essere
sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici  per
la loro valutazione tecnico-economica". 
   86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo  26  febbraio  1994,  n.
143: 
   a) richiede informazioni ed  effettua  controlli,  con  poteri  di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione  e  delle
notizie utili in ordine  al  rispetto  degli  obblighi  di  cui  alle
convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, come sostituito  dal  comma  85  del  presente
articolo, nonche' dei propri provvedimenti; 
   b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi  da  parte
dei concessionari, definendo in particolare  i  livelli  generali  di
qualita'  riferiti  al  complesso  delle  prestazioni  e  i   livelli
specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da  garantire
all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e
dei consumatori; 
   c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e
verifica i  costi  delle  singole  prestazioni  per  assicurare,  tra
l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per  funzione
svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i  costi  analoghi
in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati; 
   d) irroga, salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di
inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione  e
di cui all'articolo 11, comma 5, della legge  23  dicembre  1992,  n.
498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonche'  dei
propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da  parte  dei
concessionari alle richieste di  informazioni  o  a  quelle  connesse
all'effettuazione  dei  controlli,  ovvero  nel  caso   in   cui   le
informazioni e i documenti acquisiti non  siano  veritieri,  sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a  euro  25.000  e
non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per  le  quali  non  e'
ammesso quanto previsto dall'articolo  16  della  legge  24  novembre
1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta'
di proporre al Ministro competente  la  sospensione  o  la  decadenza
della concessione; 
   e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,
con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte
al  proprio  controllo,  nonche'  di  quelle  che  partecipano   agli
affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da  queste,  la
sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990,  n.
287. 
   87. Nel caso in cui il  concessionario,  in  occasione  del  primo
aggiornamento del piano  finanziario  ovvero  della  prima  revisione
della convenzione di cui al comma 82, dichiari espressamente  di  non
voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente  a  quanto
previsto dal comma 83, il  rapporto  concessorio  si  estingue.  ANAS
S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attivita' del
concessionario per il tempo necessario  a  consentirne  la  messa  in
gara. Nel conseguente bando di gara devono essere  previste  speciali
garanzie di stabilita' presso il concessionario  subentrante  per  il
personale del concessionario  cessato,  dipendente  dello  stesso  da
almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con
decreto del  Ministero  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i  termini  e
le modalita' per l'esercizio delle eventuali  istanze  di  indennizzo
del concessionario cessato. 
   88.  Nel  caso  in  cui  la   convenzione   unica,   da   redigere
conformemente a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni entro
il termine di cui al comma 82 per fatto imputabile al concessionario,
quest'ultimo  decade,  previa  contestazione  dell'addebito   e   nel
rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla
concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi  del  comma  87  per  la
gestione delle sue attivita'. Si procede in modo analogo qualora ANAS
S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa
che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente
la scadenza del termine di cui al comma 82. 
   89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre  2003,  n.  355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  47,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
   "5.  Il  concessionario  comunica  al  concedente,  entro  il   30
settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente,  nei
successivi quarantacinque giorni, previa verifica  della  correttezza
delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche'  una
sua proposta, ai Ministri  delle  infrastrutture  e  dell'economia  e
delle finanze, i quali, di  concerto,  approvano  le  variazioni  nei
trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione;  decorso
tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio  equivale
a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo
periodo, in presenza di un  nuovo  piano  di  interventi  aggiuntivi,
comportante rilevanti investimenti,  il  concessionario  comunica  al
concedente,  entro  il  15  novembre  di  ogni  anno,  la  componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni  tariffarie  comunicate
dal  concessionario  entro  il  30  settembre.  Il  concedente,   nei
successivi quarantacinque giorni, previa verifica  della  correttezza
delle integrazioni tariffarie, trasmette  la  comunicazione,  nonche'
una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia  e
delle finanze,  i  quali,  di  concerto,  approvano  le  integrazioni
tariffarie  nei  trenta  giorni  successivi  al   ricevimento   della
comunicazione;  decorso  tale  termine   senza   una   determinazione
espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione"; 
   b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati. 
   90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
   91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre  1971,  n.  1158,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nel primo comma, le parole: "ad una societa' per azioni al  cui
capitale sociale partecipi direttamente o  indirettamente  l'Istituto
per la ricostruzione industriale con almeno il  51  per  cento"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "ad  una  societa'  per  azioni  al  cui
capitale sociale  partecipano  ANAS  S.p.a.,  le  regioni  Sicilia  e
Calabria,  nonche'  altre  societa'   controllate   dallo   Stato   e
amministrazioni  ed  enti  pubblici.  Tale  societa'  per  azioni  e'
altresi' autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di  diritto
comune  ed  anche  attraverso  societa'  partecipate,  attivita'   di
individuazione, progettazione, promozione, realizzazione  e  gestione
di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse"; 
   b) il secondo comma e' abrogato. 
   92. Le  risorse  finanziarie  inerenti  agli  impegni  assunti  da
Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a.,  al  fine
della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra
la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad  altra  societa'
controllata dallo Stato  le  azioni  di  Stretto  di  Messina  S.p.a.
possedute  da  Fintecna  S.p.a.,   sono   attribuite   al   Ministero
dell'economia e delle  finanze  ed  iscritte,  previo  versamento  in
entrata, in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione  del
Ministero delle infrastrutture "Interventi per  la  realizzazione  di
opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa  del  suolo
in Sicilia e in Calabria". 
   93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del  principio  di
addizionalita', sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione
di opere infrastrutturali e per il  10  per  cento  ad  interventi  a
tutela dell'ambiente e della difesa del suolo.  Le  suddette  risorse
sono destinate, per il 70 per  cento,  ad  interventi  nella  regione
Sicilia e,  per  la  restante  parte,  ad  interventi  nella  regione
Calabria. Le modalita' di  utilizzo  sono  stabilite,  per  la  parte
relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia  e  Calabria,  e,
per la parte relativa agli  interventi  in  materia  ambientale,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  intesa  con  le
regioni Sicilia e Calabria. 
   94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di
dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali,
l'articolo 54 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 54. - (Ordinamento). - 1. Il Ministero si  articola  in  non
piu' di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in  diciassette
uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un  Segretario
generale, nonche' in  due  uffici  dirigenziali  generali  presso  il
Gabinetto  del   Ministro.   Sono   inoltre   conferiti,   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165,  e  successive  modificazioni,   due   incarichi   di   funzioni
dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione  del
Servizio di controllo interno del Ministero. 
   2. L'individuazione e l'ordinamento  degli  uffici  del  Ministero
sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4". 
   95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal  comma  94  del  presente
articolo, entra in vigore a  decorrere  dal  1°  gennaio  2007.  Fino
all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque
in vigore le disposizioni del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  10  giugno  2004,  n.  173,  in  quanto
compatibili con l'articolazione del Ministero. 
   96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo del  dipartimento
per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: 
"dal Segretario generale del Ministero"; 
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole:  "del  dipartimento  per  i
beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti:  "del
Ministero"; 
   c) all'articolo 7, comma  3,  le  parole:  "sentito  il  capo  del
dipartimento per i beni culturali e  paesaggistici"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sentito il Segretario generale del Ministero". 
   97. All'articolo 6, comma 4, del  decreto  legislativo  8  gennaio
2004, n. 3, le parole: "tre anni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"sei anni". 
   98. All'articolo 1 del  decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,  n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 19-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Per l'esercizio di tali funzioni e' istituito, presso la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
competitivita' del turismo, articolato in due uffici dirigenziali  di
livello generale, che, in attesa dell'adozione dei  provvedimenti  di
riorganizzazione, subentra nelle funzioni  della  Direzione  generale
del turismo che e' conseguentemente soppressa"; 
   b)  al  comma  19-quater,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per lo sviluppo e la competitivita' del turismo  sono  trasferite  le
risorse  finanziarie  corrispondenti  alla  riduzione   della   spesa
derivante  dall'attuazione  del  comma  1,   nonche'   le   dotazioni
strumentali e di personale della  soppressa  Direzione  generale  del
turismo del Ministero delle attivita' produttive"; 
   c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   a
provvedere, per l'anno 2006, con  propri  decreti,  al  trasferimento
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse  finanziarie
della soppressa Direzione generale del turismo iscritte  nello  stato
di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  nonche'  delle
risorse  corrispondenti  alla   riduzione   della   spesa   derivante
dall'attuazione  del  comma  1,  da  destinare  all'istituzione   del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo". 
   99. Le modalita' di attuazione dei commi da 94  a  98  devono,  in
ogni caso, essere tali  da  garantire  l'invarianza  della  spesa  da
assicurare anche mediante compensazione e conseguente soppressione di
uffici  di  livello  dirigenziale  generale  e  non  generale   delle
amministrazioni interessate. 
   100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento  del
sistema  museale  statale  ed  al  fine  di  assicurare  il  corretto
svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento
al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  il
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e'  autorizzato  ad
avviare  appositi  concorsi  pubblici  per  il  reclutamento  di   un
contingente di  quaranta  unita'  nella  qualifica  di  dirigente  di
seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami. 
   101. Per le finalita' di cui al comma 100 e' autorizzata la  spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2007. 
   102. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni  di
cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31  gennaio  2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.
43. 
   103. La localizzazione degli interventi di Arcus  S.p.a.,  nonche'
il  controllo  e  la  vigilanza  sulla  realizzazione  dei   medesimi
interventi  sono  effettuati   di   concerto   dai   Ministri   delle
infrastrutture e per i beni e le attivita' culturali,  con  modalita'
che saranno definite con decreto interministeriale.  E'  affidata  ad
Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione
appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, e'  autorizzata  la
spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2006,  2007  e
2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,  2007  e  2008,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
   104. All'articolo 1 della legge 11 novembre  2003,  n.  310,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 5, al  primo  periodo,  le  parole:  "tre  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e, al  secondo  periodo,  la
parola: "2008" e' sostituita dalla seguente: "2010"; 
   b) il comma 6 e' abrogato. 
   105. Al fine  di  garantire  la  celere  ripresa  delle  attivita'
culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  il
comune di Bari acquista la proprieta' dell'intero immobile  sede  del
predetto Teatro, ivi incluse tutte  le  dotazioni  strumentali  e  le
pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi. 
   106. Con uno o piu' provvedimenti, il prefetto di  Bari  determina
l'indennizzo  spettante  ai  proprietari  ai  sensi   della   vigente
normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le  somme  gia'
liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la  ricostruzione
del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresi', l'immediata
immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero  immobile,  da
trasferire nella proprieta' comunale ai sensi del comma 105. 
   107. E' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali
un  contributo  di  8  milioni  di  euro  per  l'anno  2007  per   il
completamento dei lavori di ristrutturazione del  Teatro  Petruzzelli
di Bari. 
   108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  dopo  il
comma 12 e' aggiunto il seguente: 
   "12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti
dei Consigli direttivi nonche' ai componenti dei Collegi dei revisori
dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di  cui  al  comma  1
dell'articolo 35, spetta un'indennita' di  carica  articolata  in  un
compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per  la  partecipazione
alle riunioni del  Consiglio  direttivo  e  della  Giunta  esecutiva,
nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  quanto   disposto   dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9  gennaio  2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con
la procedura indicata nella circolare della Presidenza del  Consiglio
dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001". 
   109. Al fine  di  garantire  la  razionalizzazione  dei  controlli
ambientali e  l'efficienza  dei  relativi  interventi  attraverso  il
rafforzamento  delle  misure  di  coordinamento  tra  le  istituzioni
operanti a livello nazionale e  quelle  regionali  e  delle  province
autonome, l'assetto  organizzativo  dell'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli  8,
9, 38 e 39 del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e'
modificato come segue: 
   a) l'APAT e' persona giuridica di diritto pubblico ad  ordinamento
autonomo, dotata  di  autonomia  tecnico-scientifica,  regolamentare,
organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile; 
   b) sono organi dell'Agenzia: 
   1) il presidente, con  funzioni  di  rappresentanza  dell'Agenzia,
nominato, con incarico quinquennale, tra  persone  aventi  comprovata
esperienza  e  professionalita',  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
   2) il consiglio di amministrazione,  composto  da  quattro  membri
oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalita',
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, per due di essi, su proposta della  Conferenza
delle  regioni  e  delle   province   autonome.   Il   consiglio   di
amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta  del
presidente, il direttore generale. Gli emolumenti  del  presidente  e
dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
   3) il  collegio  dei  revisori  dei  conti,  costituito  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
   c) il direttore generale dirige la struttura  dell'Agenzia  ed  e'
responsabile dell'attuazione delle  deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione; e' scelto tra persone di  comprovata  competenza  ed
esperienza professionale e resta in carica  sino  alla  scadenza  del
mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati  dal  consiglio
di amministrazione; 
   d) entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con il regolamento  previsto  dall'articolo  8  del
decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e'  emanato  il  nuovo
statuto dell'APAT, che  tiene  conto  delle  modifiche  organizzative
sopra stabilite. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  di  detto
regolamento valgono le norme statutarie del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se  ed
in quanto compatibili con le presenti disposizioni; 
   e) all'attuazione delle lettere a) e b)  si  provvede  nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di  bilancio  dell'APAT,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
   110. All'articolo 3 del decreto legislativo  23  aprile  2004,  n.
124, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. La Commissione centrale  di  coordinamento  dell'attivita'  di
vigilanza, costituita ai sensi delle successive  disposizioni,  opera
quale sede  permanente  di  elaborazione  di  orientamenti,  linee  e
priorita' dell'attivita' di vigilanza"; 
   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti  annuali,
presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di  cui  al
comma 2, anche al fine di monitorare la congruita' dell'attivita'  di
vigilanza effettuata, propone indirizzi  ed  obiettivi  strategici  e
priorita' degli interventi ispettivi e segnala altresi'  al  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi
da  apportare  al  fine   di   assicurare   la   maggiore   efficacia
dell'attivita' di vigilanza. Per gli adempimenti  di  cui  sopra,  la
Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed  elaborate
dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive  di  cui
al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243"; 
   c) al comma 2, dopo le parole: "Comandante generale della  Guardia
di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal  Comandante  del  Nucleo
speciale entrate della Guardia di finanza;  dal  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per
la tutela del lavoro;"; 
   d) al comma 3, dopo  le  parole:  "invitati  a  partecipare"  sono
inserite le seguenti: "i Direttori  generali  delle  altre  direzioni
generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale," ed  il
secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Alle  sedute  della
Commissione centrale di  coordinamento  dell'attivita'  di  vigilanza
puo', su questioni di carattere generale attinenti alla  problematica
del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza". 
   111. All'articolo 4 del decreto legislativo  23  aprile  2004,  n.
124, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 3, dopo le parole: "comandante regionale della Guardia
di finanza;" sono inserite le  seguenti:  "dal  comandante  regionale
dell'Arma dei carabinieri;"; 
   b) al comma 4, le parole: "ed il  comandante  regionale  dell'Arma
dei carabinieri" sono soppresse. 
   112. All'articolo 5, comma 2, del decreto  legislativo  23  aprile
2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al primo periodo, dopo le parole: "Comandante provinciale della
Guardia di  finanza,"  sono  inserite  le  seguenti:  "il  Comandante
provinciale dell'Arma dei carabinieri,"; 
   b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alle sedute del
CLES  puo',  su  questioni  di  carattere  generale  attinenti   alla
problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore". 
   113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.  124,
e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 9. - (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi associativi
a rilevanza nazionale degli enti territoriali  e  gli  enti  pubblici
nazionali, nonche', di  propria  iniziativa  o  su  segnalazione  dei
propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori  di  lavoro
maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  i   consigli
nazionali  degli  ordini  professionali,   possono   inoltrare   alla
Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti
di ordine generale sull'applicazione delle  normative  di  competenza
del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale.  La  Direzione
generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con  le  competenti
Direzioni generali  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  e,  qualora  interessati  dal  quesito,  sentiti  gli   enti
previdenziali. 
   2.  L'adeguamento  alle  indicazioni  fornite  nelle  risposte  ai
quesiti di cui al  comma  1  esclude  l'applicazione  delle  relative
sanzioni penali, amministrative e civili". 
   114.  All'articolo  11,  comma  1,  primo  periodo,  del   decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: "con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale" fino a:  "dell'INAIL"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "su  delibera  del  consiglio  di
amministrazione dell'INAIL, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale,  previa  conferenza  di  servizi  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e, nei  casi  previsti  dalla
legge, con il Ministero della salute". 
   115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre  2005,  n.
266, le parole: "50 milioni" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "170
milioni". Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006,
si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo gia'  affluita
all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnata, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale. 
   116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5
del  decreto-legge  1°  ottobre  2005,  n.   202,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.  244,  e  successive
modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di
previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di
quattro rate mensili anticipate all'interesse di  differimento  e  di
dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente  del
2,5 per cento. 
   117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al  riordino  ed  alla
semplificazione delle disposizioni normative relative  ai  contributi
ed  alle  provvidenze  per  le  imprese  editrici  di  quotidiani   e
periodici, radiofoniche e televisive, introducendo  nella  disciplina
vigente  le  norme  necessarie  per  il  conseguimento  dei  seguenti
obiettivi: 
   a)  razionalizzazione  e   riordino   dei   contributi   e   delle
provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1  e  2,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con  gli  obiettivi
di contenimento della spesa pubblica; 
   b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri  di
calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai  fini  del
calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalita'  di  istruttoria,
concessione ed erogazione, nonche' dei controlli da effettuare, anche
attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  ad  altre
amministrazioni dello Stato; 
   c)  particolare  attenzione  al  perseguimento,  da  parte   delle
imprese,  di  obiettivi  di  maggiore   efficienza,   occupazione   e
qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione  e  della
comunicazione,  effettiva  diffusione  del  prodotto  editoriale  sul
territorio, con particolare riguardo a: 
   1) occupazione; 
   2) tutela del prodotto editoriale primario; 
   3) livelli  ottimali  di  costi  di  produzione  e  di  diffusione
riferiti al mercato editoriale; 
   d) coordinamento formale del  testo  delle  disposizioni  vigenti,
apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica. 
   118. Gli schemi  dei  regolamenti  previsti  dal  comma  117  sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle  competenti
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro  trenta  giorni
dall'assegnazione.  Decorso  il  predetto  termine   senza   che   le
Commissioni abbiano espresso i pareri  di  rispettiva  competenza,  i
regolamenti possono essere comunque adottati. 
   119. Tra le indicazioni  obbligatorie  previste  dall'articolo  2,
secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n.  47,  e'  inserita  la
dichiarazione che la testata fruisce dei contributi  statali  diretti
di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  ove  ricorra   tale
fattispecie. 
   120. All'articolo 11, comma 1, alinea,  della  legge  25  febbraio
1987, n. 67, le parole:  "a  decorrere  dal  1°  gennaio  1991"  sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2007"  e  alla
lettera b) le parole: "al rimborso dell'80 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento". 
   121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7  agosto  1990,
n. 250, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1991" sono  sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2007" e alla  lettera  b)
le parole: "al rimborso dell'80  per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al rimborso del 60 per cento". 
   122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto  1981,
n. 416, e' sostituito dal seguente: 
   "Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie  di  stampa  i
cui notiziari siano distribuiti  in  abbonamento  a  titolo  oneroso,
qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici
testate  quotidiane  in  cinque  regioni,  che  abbiano   alle   loro
dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro  piu'  di  dieci
giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno,  indeterminato
ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore  di  trasmissione
al giorno per almeno cinque giorni alla settimana". 
   123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese
di  radiodiffusione  sonora  e  televisiva  ed  i   canali   tematici
satellitari possono richiedere  le  riduzioni  tariffarie,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio  1987,
n.  67,  per  un  solo  abbonamento  sui  canoni  di  noleggio  e  di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione via  satellite,  riferito
esclusivamente al costo del segmento  di  contribuzione,  fornito  da
societa' autorizzate ad espletare i predetti servizi. 
   124.  A  decorrere  dai   contributi   relativi   all'anno   2006,
all'articolo 3 della legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 8, lettera a),  le  parole:  "della  media  dei  costi
risultanti dai bilanci degli ultimi  due  esercizi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"; 
   b) al comma 9, le parole: "della media" sono soppresse; 
   c) al comma 10, lettera a), le  parole:  "della  media  dei  costi
risultanti dai bilanci degli ultimi  due  esercizi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio". 
   125. All'articolo 3, comma 2, lettera c),  della  legge  7  agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, le  parole:  "precedente  a
quello" sono soppresse. 
   126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7  agosto
1990, n. 250, le parole: "fino a 40 mila  copie  di  tiratura  media"
sono sostituite dalle seguenti: "fino  a  30.000  copie  di  tiratura
media". 
   127. Qualora nella liquidazione dei contributi  relativi  all'anno
2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione  di  diverse
modalita' di calcolo, il recupero  di  contributi  relativi  all'anno
2003, non si  procede  all'ulteriore  recupero  e  si  provvede  alla
restituzione di quanto recuperato. 
   128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma  461,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende  riferito  anche  ai
contributi relativi agli anni precedenti. 
   129. All'articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre  2005,  n.
266,  le  parole:  "dei  costi  complessivamente  ammissibili"   sono
sostituite dalle seguenti: "degli altri costi in  base  ai  quali  e'
calcolato il contributo". 
   130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, si interpreta nel  senso  che  la  composizione  prevista  dalla
citata  disposizione  per   l'accesso   alle   provvidenze   di   cui
all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge  7  agosto  1990,  n.
250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi
relativi all'anno 2006, qualora realizzata  nel  corso  del  medesimo
anno. 
   131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20  della
legge 14  aprile  1975,  n.  103,  sono  approvate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente
alle convenzioni aggiuntive di  cui  all'articolo  20,  terzo  comma,
della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento
dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione
dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto  di
audiovideoteca di cui all'articolo 24,  comma  2,  del  contratto  di
servizio di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo
2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di  una
convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il  Senato
della  Repubblica,  assicura  il  supporto  tecnico  necessario  alla
conservazione e alla conversione digitale del  materiale  audiovisivo
delle sedute del Parlamento. 
   132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio,  del
19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito
eseguito dalle biblioteche e discoteche  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici, e' autorizzata la spesa annua di 250.000  euro  per  l'anno
2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per  i
beni e le attivita' culturali del Fondo per il  diritto  di  prestito
pubblico. Il Fondo e' ripartito dalla Societa' italiana degli  autori
ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli  indirizzi
stabiliti con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, sentite la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  le
associazioni   di   categoria   interessate.   Per   l'attivita'   di
ripartizione spetta alla SIAE una  provvigione,  da  determinare  con
decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  a  valere
sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma  si
applicano ai prestiti presso tutte le  biblioteche  e  discoteche  di
Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di  quelli  eseguiti  dalle
biblioteche universitarie e da istituti e scuole  di  ogni  ordine  e
grado,  che  sono  esentati   dalla   remunerazione   dei   prestiti.
All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni, le parole: ",  al  quale  non  e'  dovuta
alcuna remunerazione" sono soppresse. 
   133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno
2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a  3  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a  euro  250.000
per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a
decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di  parte  delle  maggiori
entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione  per
l'anno 2007  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  2006,  utilizzando  per  l'anno   2007   la   proiezione
dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
   134. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   135. Le somme ancora dovute  a  Poste  italiane  S.p.a.  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  46,
sono rimborsate, previa determinazione  effettuata  dalla  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il
Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente  decreto,  con  una  rateizzazione  di
dieci anni. 
   136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni  elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 2, le parole: "da euro 1.500,00  ad  euro  250.000,00"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro   15.000,00   ad   euro
2.500.000,00" e le parole: "di euro 5.000,00" sono  sostituite  dalle
seguenti: "di euro 50.000,00"; 
   b) al comma 5, le parole: "al doppio dei"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "a venti volte i"; 
   c) al comma 8, le parole: "da euro  3.000,00  ad  euro  58.000,00"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro   30.000,00   ad   euro
580.000,00"; 
   d) al comma 9, dopo le parole: "articolo  32,"  sono  inserite  le
seguenti: "ai soggetti che commettono violazioni  gravi  o  reiterate
piu'  di  due  volte   nel   quinquennio   delle   condizioni   poste
dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;" e le
parole: "da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00" sono  sostituite  dalle
seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00"; 
   e) al comma 11, le parole: "da euro 12.000,00 ad euro  250.000,00"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  120.000,00   ad   euro
2.500.000,00"; 
   f) al comma 13, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro  250.000,00"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  170.000,00   ad   euro
2.500.000,00"; 
   g) al comma 14, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro  250.000,00"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  170.000,00   ad   euro
2.500.000,00"; 
   h) al comma 16, le parole: "da euro 5.800,00  ad  euro  58.000,00"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro   58.000,00   ad   euro
580.000,00"; 
   i) dopo il comma 17 e' inserito il seguente: 
   "17-bis. Alle sanzioni  amministrative  irrogabili  dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le  disposizioni
sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni". 
   137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio  2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 
233, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Il  Ministero  si
articola in un Segretariato generale ed  in  sei  uffici  di  livello
dirigenziale generale, nonche'  un  incarico  dirigenziale  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 
165,  e  successive  modificazioni".  Al  comma  8-bis  del  medesimo
articolo 1  del  decreto-legge  n.  181  del  2006,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  233  del  2006,  le  parole:  ",  il
Ministero dell'universita' e della ricerca" sono soppresse. 
   138. Al fine di razionalizzare il  sistema  di  valutazione  della
qualita' delle attivita' delle universita' e degli  enti  di  ricerca
pubblici e privati destinatari  di  finanziamenti  pubblici,  nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e
di incentivazione delle attivita' di ricerca  e  di  innovazione,  e'
costituita   l'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica  di
diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni: 
   a)  valutazione  esterna  della  qualita'  delle  attivita'  delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di
finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale  approvato
dal Ministro dell'universita' e della ricerca; 
   b)  indirizzo,  coordinamento  e  vigilanza  delle  attivita'   di
valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e
degli enti di ricerca; 
   c) valutazione  dell'efficienza  e  dell'efficacia  dei  programmi
statali di finanziamento  e  di  incentivazione  delle  attivita'  di
ricerca e di innovazione. 
   139.  I  risultati  delle  attivita'  di  valutazione   dell'ANVUR
costituiscono  criterio  di   riferimento   per   l'allocazione   dei
finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca. 
   140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
dell'universita' e della  ricerca,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari, sono disciplinati: 
   a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di
imparzialita',  professionalita',  trasparenza  e  pubblicita'  degli
atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; 
   b) la nomina e la durata  in  carica  dei  componenti  dell'organo
direttivo, scelti anche  tra  qualificati  esperti  stranieri,  e  le
relative indennita'. 
   141. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
di cui al comma  140,  contestualmente  alla  effettiva  operativita'
dell'ANVUR,  sono  soppressi  il  Comitato  di   indirizzo   per   la
valutazione della  ricerca  (CIVR),  istituito  dall'articolo  5  del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale  per
la  valutazione  del   sistema   universitario   (CNVSU),   istituito
dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il  Comitato  di
valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo  4  giugno
2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. 
   142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a  141,
nel limite  di  spesa  di  5  milioni  di  euro  annui,  si  provvede
utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il  funzionamento  del
soppresso  CNVSU  nonche',   per   la   quota   rimanente,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 
537. 
   143. Allo scopo di razionalizzare le attivita' nel  settore  della
ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici  di
ricerca, il Governo e'  autorizzato  ad  adottare,  su  proposta  del
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
Ministro  per  le   riforme   e   le   innovazioni   nella   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al
fine di  provvedere  alla  ricognizione  e  al  riordino  degli  enti
pubblici nazionali di ricerca a carattere non  strumentale,  vigilati
dal Ministero dell'universita' e della ricerca, disponendo  anche  lo
scorporo di strutture e  l'attribuzione  di  personalita'  giuridica,
l'accorpamento, la  fusione  e  la  soppressione,  tenuto  conto  dei
principi e criteri direttivi indicati negli  articoli  11,  comma  1,
lettera d), 14, 18  e  20  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e
successive modificazioni. 
   144. I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo  parere
delle competenti Commissioni parlamentari  da  rendere  entro  trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.  Decorso  tale
termine i decreti possono comunque  essere  emanati.  Dalla  data  di
entrata in vigore dei  regolamenti,  sono  abrogate  le  disposizioni
vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino. 
   145. Dall'attuazione dei regolamenti  di  cui  al  comma  143  non
devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 
   146. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del  decreto  legislativo  17
novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal seguente: 
   "2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a
coloro  che  conseguono  la  laurea  specialistica  o  magistrale  in
giurisprudenza sulla base degli  ordinamenti  didattici  adottati  in
esecuzione  del  regolamento  di  cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509,  e  successive  modificazioni.  Per  tali  soggetti,  a
decorrere  dall'anno  accademico  2007-2008,  con   regolamento   del
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico  delle
Scuole di cui al comma 1 puo' essere articolato sulla  durata  di  un
anno". 
   147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre  2001,  n.
448, nel primo periodo, le parole: "e' riconosciuto" sono  sostituite
dalle  seguenti:   "puo'   essere   riconosciuto".   Le   universita'
disciplinano nel proprio regolamento didattico  le  conoscenze  e  le
abilita' professionali, certificate ai sensi della normativa  vigente
in materia, nonche'  le  altre  conoscenze  e  abilita'  maturate  in
attivita' formative di livello post-secondario da  riconoscere  quali
crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti  non  puo'
essere superiore a sessanta. 
   148. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con  regolamento  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
fermi restando i  principi  e  i  criteri  enunciati  nella  medesima
disposizione e prevedendo altresi' idonei interventi  di  valutazione
da parte del  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
universitario (CNVSU) sull'attivita' svolta,  anche  da  parte  delle
universita' e delle istituzioni gia' abilitate al rilascio dei titoli
accademici alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento, non  puo'  essere  autorizzata  l'istituzione  di  nuove
universita' telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici. 
   149.  Ai  fini  del  contenimento  della  spesa  pubblica   e   di
razionalizzazione  dell'uso  delle  risorse  energetiche,  gli   enti
pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza  pubblica,
nel  rispetto  della  legislazione  comunitaria  e  nazionale   sulla
concorrenza, per l'individuazione di  societa'  alle  quali  affidare
servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti,  finalizzati
all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto  dell'energia,  sia
termica che elettrica. 
   150. Il corrispettivo delle societa' assegnatarie del servizio  e'
dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli  di  efficienza
energetica rilasciati in conseguenza dell'attivita' svolta. 
   151. Nell'ambito delle autorita' nazionali  competenti,  ai  sensi
dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 
1338/2001 del Consiglio,  del  28  giugno  2001,  l'Ufficio  centrale
antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e  delle
finanze raccoglie i dati tecnici e statistici,  nonche'  le  relative
informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del  decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409. 
   152. I soggetti  obbligati  al  ritiro  dalla  circolazione  delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita',  in
applicazione dell'articolo 8, comma 2, del  citato  decreto-legge  n.
350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  409  del
2001, trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Ufficio  centrale  antifrode  dei  mezzi  di   pagamento,   per   via
telematica,   i   dati   tecnici   e   le    informazioni    inerenti
all'identificazione dei sospetti casi di falsita', secondo  modalita'
stabilite  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  dalla   Banca
d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
   153. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 152,  i
soggetti  obbligati  al  ritiro  delle  banconote  e   delle   monete
metalliche  in  euro  sospette  di  falsita'  provvedono  all'inoltro
all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi  di  pagamento  dei  dati  e
delle  informazioni,  secondo  le  modalita'  di  cui  alle   vigenti
disposizioni. 
   154.  Per  tener  conto  delle  ulteriori  esigenze  poste   dalla
applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n.  166,  in
merito  alle  spese  per  la  realizzazione,   la   gestione   e   il
potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi  e
delle falsificazioni sui mezzi di pagamento  e  sugli  strumenti  per
l'erogazione del credito al consumo, e' autorizzata la spesa di  euro
758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008  e  di  euro
618.000 per l'anno 2009. 
   155. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 303, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: 
   "4.  Per  lo   svolgimento   di   particolari   compiti   per   il
raggiungimento di risultati determinati o  per  la  realizzazione  di
specifici programmi, il Presidente istituisce, con  proprio  decreto,
apposite strutture di missione, la cui  durata  temporanea,  comunque
non  superiore  a  quella  del  Governo  che  le  ha  istituite,   e'
specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente  disposizione,  il  Presidente  puo'
ridefinire le finalita' delle strutture di missione gia' operanti: in
tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni.  Sentiti  il  Comitato
nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali  che  operano
presso  la  Presidenza,  il  Presidente,  con  propri   decreti,   ne
disciplina le strutture di supporto. 
   4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu'
dipartimenti o uffici  a  questi  equiparabili,  il  Presidente  puo'
istituire  con  proprio  decreto  apposite  unita'  di  coordinamento
interdipartimentale,  il  cui  responsabile  e'  nominato  ai   sensi
dell'articolo 18, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.
Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni  caso  derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato". 
   156. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge  18  maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
2006, n. 233, dopo il secondo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:
"L'Unita' per la semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione
opera in posizione di autonomia funzionale  e  svolge,  tra  l'altro,
compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato
interministeriale  per  l'indirizzo  e  la  guida  strategica   delle
politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  9  marzo  2006,  n.  80.  Non  trova
conseguentemente applicazione l'articolo 24,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 
   157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di  invarianza
e   contenimento   degli   oneri   connessi   all'applicazione    del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n.  233,  e  del  presente  decreto,  con
apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  si
provvede, a valere sulle  disponibilita'  per  l'anno  2006  previste
dall'articolo 1, comma 261, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,
alla  costituzione,  presso  il  Dipartimento  per  l'attuazione  del
programma di Governo, di una struttura interdisciplinare  di  elevata
qualificazione  professionale,  giuridica,  economico-finanziaria   e
amministrativa, di non  piu'  di  dieci  componenti,  per  curare  la
transizione fino al pieno  funzionamento  dell'assetto  istituzionale
conseguente ai predetti provvedimenti  normativi.  L'attivita'  della
struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi
componenti,  deve  svolgersi  compatibilmente  con  tali  prioritarie
funzioni. 
   158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967,
n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e  dai  Ministri
dell'universita' e della ricerca e della pubblica istruzione". 
   159. All'articolo 19, comma 8, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dopo le parole: "gli incarichi di funzione dirigenziale
di cui al comma 3" sono inserite le  seguenti:  ",  al  comma  5-bis,
limitatamente  al  personale  non  appartenente  ai  ruoli   di   cui
all'articolo 23, e al comma 6,". 
   160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159  del
presente articolo, si applicano anche  ai  direttori  delle  Agenzie,
incluse le Agenzie fiscali. 
   161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come  modificato  ed
integrato dai commi 159 e 160 del presente  articolo,  gli  incarichi
ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio  2006,  cessano  ove  non
confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti
non dipendenti da pubbliche amministrazioni,  gli  effetti  economici
dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma
si applicano anche ai corrispondenti incarichi  conferiti  presso  le
Agenzie, incluse  le  Agenzie  fiscali.  L'eventuale  maggiore  spesa
derivante dal presente comma e' compensata riducendo  automaticamente
le disponibilita' del fondo di cui  all'articolo  24,  comma  8,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo  indisponibile,
ove necessario, un numero di  incarichi  dirigenziali  corrispondente
sul piano finanziario.  In  ogni  caso  deve  essere  realizzata  una
riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento  per  i
dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per  i  dirigenti  di
seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in
essere. 
   162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e'  abrogato.  In  via  transitoria,  le  nomine  degli  organi
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo  2
del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  115,  e   successive
modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
   163. In attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  11,
comma  3,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  il
Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre
2006, un piano per il miglioramento della qualita' dei  servizi  resi
dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici.  Il
piano  reca  anche  linee  guida  per  l'adozione,  da  parte   delle
amministrazioni interessate da  processi  di  riorganizzazione  delle
strutture, di sistemi di misurazione della qualita' dei servizi  resi
all'utenza. 
   164. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "La comunicazione
deve essere effettuata a carico  del  conducente  quale  responsabile
della violazione; nel caso di mancata identificazione di  questi,  il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido  ai  sensi
dell'articolo 196, deve fornire all'organo di  polizia  che  procede,
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  notifica  del  verbale   di
contestazione, i dati personali e della  patente  del  conducente  al
momento della commessa violazione"; 
   b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente:  "Il  proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi  dell'articolo
196,  sia  esso  persona  fisica  o  giuridica,  che  omette,   senza
giustificato e documentato  motivo,  di  fornirli  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000". 
   165. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma
2, del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  nel  testo
previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla
patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia  stato
identificato  il  conducente  responsabile   della   violazione,   e'
riattribuito d'ufficio dall'organo di  polizia  alle  cui  dipendenze
opera  l'agente  accertatore,  che  ne  da'  comunicazione   in   via
telematica   al   Centro   elaborazione   dati   motorizzazione   del
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali  e
la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. 
Fatti salvi gli effetti degli  esami  di  revisione  gia'  sostenuti,
perdono efficacia i provvedimenti di cui  al  comma  6  dello  stesso
articolo, adottati a seguito di  perdita  totale  del  punteggio  cui
abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire  a  norma
del presente comma. 
   166. All'articolo 97 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
   a) al comma 7, dopo le parole: "il  certificato  di  circolazione"
sono inserite le seguenti: ", quando previsto,"; 
   b) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
   "14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo  le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi  previsti
dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta  salva
la facolta' degli  enti  da  cui  dipende  il  personale  di  polizia
stradale che ha accertato la violazione di  chiedere  tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino  delle
caratteristiche  costruttive,  per   lo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali e fatto salvo l'eventuale  risarcimento  del  danno  in
caso di accertata illegittimita' della confisca e  distruzione.  Alla
violazione prevista dal comma 6 consegue la  sanzione  amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo  per  un  periodo  di
sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel  corso
di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo  e'  disposto  per
novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue  la
sanzione accessoria del  fermo  amministrativo  del  veicolo  per  un
periodo di un mese o, in caso di reiterazione  delle  violazioni  nel
biennio, la sanzione accessoria  della  confisca  amministrativa  del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione  II,  del  titolo
VI". 
   167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, e  successive  modificazioni,  il  comma  7  e'  sostituito  dal
seguente: 
   "7. Alle violazioni  previste  dal  comma  1  e,  se  commesse  da
conducente  minorenne,  dal  comma  2,   alla   sanzione   pecuniaria
amministrativa consegue  il  fermo  amministrativo  del  veicolo  per
sessanta giorni, ai sensi del capo I,  sezione  II,  del  titolo  VI;
quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore  o  un  motociclo
sia stata commessa,  per  almeno  due  volte,  una  delle  violazioni
previste dai commi 1 e 2, il  fermo  amministrativo  del  veicolo  e'
disposto per novanta giorni". 
   168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, e  successive  modificazioni,  il  comma  3  e'  sostituito  dal
seguente: 
   "3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal  comma  2
consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta  giorni  ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di  un
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia  stata  commessa,  per
almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo
del veicolo e' disposto per novanta giorni. La custodia  del  veicolo
e' affidata al proprietario dello stesso". 
   169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies e' sostituito  dal
seguente: 
   "2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in  tutti  i
casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato  adoperato  per
commettere un reato, sia che  il  reato  sia  stato  commesso  da  un
conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da  un  conducente
minorenne". 
   170.  Il  Registro  italiano  dighe  (RID),  istituito  ai   sensi
dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112, e' soppresso. 
   171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano
dighe, ai  sensi  del  citato  articolo  91,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo 10 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo  2003,  n.
136, sono  trasferiti  al  Ministero  delle  infrastrutture,  e  sono
esercitati dalle  articolazioni  amministrative  individuate  con  il
regolamento  di  organizzazione  del  Ministero,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.  181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,  n.  233.
Fino all'adozione del citato regolamento,  l'attivita'  facente  capo
agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere
esercitata presso le sedi e gli  uffici  gia'  individuati  ai  sensi
dell'articolo 11 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136. 
   172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia'
facenti  capo  al  Registro  italiano  dighe  sono  finanziate  dalla
contribuzione  a  carico  degli  utenti   dei   servizi,   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003,  n.  136,  nei
modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da  finanziamento
a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita  unita'  previsionale
di base inserita  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture.  Nella   medesima   unita'   previsionale   di   base
confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente  iscritti  nello
stato di previsione della spesa del  Ministero  delle  infrastrutture
per le attivita' del Registro italiano dighe. 
   173. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i
criteri e i parametri per la  quantificazione  degli  oneri  connessi
alle attivita' gia' facenti capo  al  Registro  italiano  dighe,  ivi
comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6
della legge 1° agosto 2002, n. 166. 
   174. Al fine  di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di
interesse pubblico gia' facenti capo al Registro italiano dighe, fino
al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi
dei  commi  170,  171,  172  e  173,  e'  nominato   un   Commissario
straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti
assegnati all'ente e la prosecuzione degli  interventi  di  messa  in
sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n.  79,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139. 
   175. Il personale  attualmente  in  servizio  presso  il  Registro
italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento. 
   176. La  Consulta  degli  iscritti,  di  cui  all'articolo  8  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti  ai  sensi
del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. Alle esigenze di  segreteria  della  stessa  provvedono  le
strutture organizzative individuate ai sensi del comma  171.  A  tale
fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma
9 del citato articolo  8  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 136 del 2003. 
   177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite  dalle  seguenti:
"centottanta giorni". 
   178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e  dai  commi
58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153  e  154
del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno  2006,
a 390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro  per
l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro  per  l'anno  2009  ed  a  241,7
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2010,  si  provvede  mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. 
   179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente  decreto,
per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008  e  143,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2009,  e'  iscritta  sul
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
   180. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   181. Le disposizioni del presente decreto  sono  applicabili  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con  le
relative norme di attuazione". 
   Gli articoli da 3 a 47 sono soppressi. 
   L'allegato e' sostituito dalle seguenti tabelle: 
 
                                                            Tabella 1 
                                 (prevista dall'articolo 2, comma 63) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                            Tabella 2 
                                 (prevista dall'articolo 2, comma 67) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
   L'esenzione  dal  pagamento  dei  tributi  speciali  di  cui  alla
presente tabella viene  applicata  nei  soli  casi  in  cui  essa  e'
prevista da specifiche disposizioni di legge. 
   Per unita' immobiliare e' da intendersi,  sia  la  particella  dei
terreni, sia l'unita' immobiliare urbana".