ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA MANUTENZIONE, MISURA E MATERIALIZZAZIONE DEL CONFINE DI STATO COMUNE La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, animate dal desiderio di mantenere visibile il confine tra i due Stati, e allo scopo di regolamentare le questioni ad esso connesse, hanno concordato di stipulare il presente Accordo. Articolo 1. (1) Il confine di Stato tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria segue il tracciato definito, demarcato e documentato dalla " Commissione internazionale per la delimitazione " dei confini, negli anni 1920-1924, in conformita' al trattato di S. Germain en Laye del 10 settembre 1919. (2) L'andamento della linea di confine e la posizione dei termini di confine risultano dai seguenti documenti redatti dalla Commissione sopra citata: a) verbali di incippamento dei termini di confine con schizzi allegati; b) cartografia del confine alla scala 1 : 25.000 con indicazione della linea di confine; c) elenco delle coordinate dei cippi. (3) A seguito di una nuova misurazione e demarcazione integrativa del confine di Stato, effettuata di comune accordo dagli Stati contraenti dal 1971 al 1981, essi, al fine di completare i documenti menzionati al comma 2, concordano che il tracciato di confine di Stato e' fissato per mezzo dei seguenti documenti: a) descrizione del confine (allegato 1): b) elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine (allegato 2); c) elenco delle coordinate dei punti poligonali (allegato 3); d) carta del confine alla scala 1 : 2.000 o 1 : 10.000 (allegato 4). (4) I documenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 costituiscono, nel loro complesso, la documentazione del confine. I documenti di cui al comma 3 fanno parte integrante del presente Accordo. La descrizione del confine, gli elenchi delle coordinate e la carta del confine sono ordinati per sezione (articolo 2). (5) L'elenco delle coordinate nel sistema comune di confine, approntato dagli organi competenti degli Stati contraenti, relativo ai punti trigonometrici usati per la misurazione dei termini di confine (inclusi quelli triconfinali), dei punti di confine e dei punti poligonali, nonche' le monografie ad essi relative, verranno conservati presso gli uffici competenti dei due Stati contraenti. Tale documentazione costituira' elemento di base per i lavori di manutenzione, misura e materializzazione del confine.