(Accordo - art. 1)
                               ACCORDO 
        TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA 
         PER LA MANUTENZIONE, MISURA E MATERIALIZZAZIONE DEL 
                       CONFINE DI STATO COMUNE 
 
   La Repubblica italiana e  la  Repubblica  d'Austria,  animate  dal
desiderio di mantenere visibile il confine tra i due  Stati,  e  allo
scopo  di  regolamentare  le  questioni  ad  esso   connesse,   hanno
concordato di stipulare il presente Accordo. 
 
                             Articolo 1. 
   (1) Il confine di Stato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
d'Austria segue il tracciato definito, demarcato e documentato  dalla
" Commissione internazionale per  la  delimitazione  "  dei  confini,
negli anni 1920-1924, in conformita' al trattato  di  S.  Germain  en
Laye del 10 settembre 1919. 
   (2) L'andamento della linea di confine e la posizione dei  termini
di confine risultano dai seguenti documenti redatti dalla Commissione
sopra citata: 
   a) verbali di incippamento dei  termini  di  confine  con  schizzi
allegati; 
   b) cartografia del confine alla scala 1 : 25.000  con  indicazione
della linea di confine; 
   c) elenco delle coordinate dei cippi. 
   (3) A seguito di una nuova misurazione e demarcazione  integrativa
del confine di  Stato,  effettuata  di  comune  accordo  dagli  Stati
contraenti dal 1971 al 1981, essi, al fine di completare i  documenti
menzionati al comma 2, concordano che  il  tracciato  di  confine  di
Stato e' fissato per mezzo dei seguenti documenti: 
   a) descrizione del confine (allegato 1): 
   b) elenco delle coordinate dei termini  e  dei  punti  di  confine
(allegato 2); 
   c) elenco delle coordinate dei punti poligonali (allegato 3); 
   d) carta del confine alla scala 1 : 2.000 o 1 :  10.000  (allegato
4). 
   (4) I documenti di cui ai precedenti commi 2  e  3  costituiscono,
nel loro complesso, la documentazione del confine. I documenti di cui
al  comma  3  fanno  parte  integrante  del  presente   Accordo.   La
descrizione del confine, gli elenchi delle coordinate e la carta  del
confine sono ordinati per sezione (articolo 2). 
   (5) L'elenco delle  coordinate  nel  sistema  comune  di  confine,
approntato dagli organi competenti degli Stati  contraenti,  relativo
ai punti trigonometrici usati  per  la  misurazione  dei  termini  di
confine (inclusi quelli triconfinali), dei punti  di  confine  e  dei
punti poligonali, nonche' le monografie ad  essi  relative,  verranno
conservati presso gli uffici competenti  dei  due  Stati  contraenti.
Tale documentazione costituira' elemento di  base  per  i  lavori  di
manutenzione, misura e materializzazione del confine.