Articolo 11. (1) Gli Stati contraenti sono tenuti ad assicurare che tutte le persone, fisiche o giuridiche, che vantano diritti su terreni, costruzioni od impianti, in superficie o sotterranei, siti su o in prossimita' del confine di Stato, consentano l'esecuzione dei lavori e provvedimenti necessari per la manutenzione, misura e materializzazione ed, in particolare, la messa in opera ed installazione dei termini e delle marche di misurazione compreso il relativo trasporto. (2) Nell'esecuzione di lavori di manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato dovra' porsi particolare riguardo ad evitare, per quanto possibile, che siano lesi interessi pubblici e privati.