(Accordo - art. 11)
                            Articolo 11. 
   (1) Gli Stati contraenti sono tenuti ad assicurare  che  tutte  le
persone, fisiche  o  giuridiche,  che  vantano  diritti  su  terreni,
costruzioni od impianti, in superficie o sotterranei, siti  su  o  in
prossimita' del confine di Stato, consentano l'esecuzione dei  lavori
e   provvedimenti   necessari   per   la   manutenzione,   misura   e
materializzazione  ed,  in  particolare,  la  messa   in   opera   ed
installazione dei termini e delle marche di misurazione  compreso  il
relativo trasporto. 
   (2)  Nell'esecuzione  di  lavori   di   manutenzione,   misura   e
materializzazione del  confine  di  Stato  dovra'  porsi  particolare
riguardo ad evitare, per quanto possibile, che siano  lesi  interessi
pubblici e privati.