(Accordo - art. 12)
                            Articolo 12. 
   (1)  Gli  Stati   contraenti   si   impegnano   a   mantenere   la
stabilizzazione dei punti trigonometrici di cui all'articolo 1, comma
(5), necessari per la misurazione dei termini e dei punti di confine. 
   (2)  Gli  organi  competenti  degli  Stati   contraenti   dovranno
notificarsi qualsiasi modifica relativa ai  punti  trigonometrici  di
cui al precedente comma (1). 
   (3) Nell'espletamento dei loro compiti gli esperti  tecnici  delle
misurazioni di uno Stato contraente [articolo 6, comma (1)1,  possono
anche  utilizzare,  senza   limitazione,   i   punti   poligonali   e
trigonometrici situati  sulla  linea  di  confine  e  sul  territorio
soggetto alla sovranita' dell'altro Stato contraente. 
   (4) Lo Stato contraente, sul cui territorio nazionale si trovano i
punti trigonometrici, deve  effettuare  a  sue  spese  le  operazioni
necessarie ai sensi del precedente comma (1);  per  i  punti  situati
sulla  linea  di  confine  valgono  per  le  suddette  operazioni  le
disposizioni di cui all'articolo 6.