Articolo 12. (1) Gli Stati contraenti si impegnano a mantenere la stabilizzazione dei punti trigonometrici di cui all'articolo 1, comma (5), necessari per la misurazione dei termini e dei punti di confine. (2) Gli organi competenti degli Stati contraenti dovranno notificarsi qualsiasi modifica relativa ai punti trigonometrici di cui al precedente comma (1). (3) Nell'espletamento dei loro compiti gli esperti tecnici delle misurazioni di uno Stato contraente [articolo 6, comma (1)1, possono anche utilizzare, senza limitazione, i punti poligonali e trigonometrici situati sulla linea di confine e sul territorio soggetto alla sovranita' dell'altro Stato contraente. (4) Lo Stato contraente, sul cui territorio nazionale si trovano i punti trigonometrici, deve effettuare a sue spese le operazioni necessarie ai sensi del precedente comma (1); per i punti situati sulla linea di confine valgono per le suddette operazioni le disposizioni di cui all'articolo 6.