(Accordo - art. 17)
                            Articolo 17. 
   (1)  Gli  Stati  contraenti  si  impegnano  a  non  permettere  le
costruzioni di impianti di qualsiasi genere  su  una  striscia  larga
cinque metri da ciascun lato della linea di confine. La  disposizione
non si applica: 
   a) alle opere adibite al transito  pubblico,  alle  operazioni  di
frontiera ed alla sorveglianza del confine; 
   b) alle opere di regolazione e sistemazione delle acque; 
   c) alle condutture (in particolare elettrodotti, cavi  telefonici,
acquedotti,  metanodotti,  oleodotti)  nei   tratti   in   cui   esse
attraversano  in  linea  retta  la  striscia  di  un  metro  di   cui
all'articolo 15 comma (1), formando con il confine di Stato un angolo
compreso tra 45° e 135°. 
   (2) In casi particolari gli Stati  contraenti  possono  concordare
eccezioni alla norma del precedente comma (1), prima frase,  se  cio'
non  pregiudica  la  visibilita'  dei  termini  e  l'individuabilita'
dell'andamento del confine.