(Accordo - art. 18)
                            Articolo 18. 
   (1) Sulla linea di confine non possono essere  posti  contrassegni
indicanti limiti fondiari. I limiti dei terreni, coincidenti  con  il
confine, possono essere materializzati solo con cippi  di  direzione,
collocati ad almeno tre metri di distanza dalla linea di confine.