Articolo 19. (1) Ai fini dell'attuazione dei compiti indicati agli articoli 5, 10 e 13 si istituisce una "Commissione Mista Permanente". Essa dovra' anche prendere le decisioni di cui all'art. 6, comma 3, art. 8, comma 2, art. 15, comma 2 nonche' art. 17 comma 2. (2) La Commissione si compone di una delegazione italiana e di una delegazione austriaca, ciascuna comprendente sei membri. Ognuno degli Stati contraenti nomina i membri ed i membri supplenti della propria delegazione. Ove necessario, ogni Stato contraente puo' impiegare esperti ed assistenti. (3) Ogni Stato contraente designa uno dei membri da lui nominati quale capo della propria delegazione ed un ulteriore membro o membro supplente quale Vice Capo Delegazione. I Capi Delegazione ed i loro Vice sono autorizzati a mettersi direttamente in contatto tra loro. (4) Ogni Stato contraente sostiene le spese per i membri ed i membri supplenti da lui nominati, comprese le spese per gli esperti e gli assistenti da esso impiegati.