(Accordo - art. 19)
                            Articolo 19. 
   (1) Ai fini dell'attuazione dei compiti indicati agli articoli  5,
10 e 13 si istituisce una "Commissione Mista Permanente". Essa dovra'
anche prendere le decisioni di cui all'art. 6, comma 3, art. 8, comma
2, art. 15, comma 2 nonche' art. 17 comma 2. 
   (2) La Commissione si compone di una delegazione italiana e di una
delegazione austriaca, ciascuna comprendente sei membri. Ognuno degli
Stati contraenti nomina i membri ed i membri supplenti della  propria
delegazione. Ove necessario, ogni  Stato  contraente  puo'  impiegare
esperti ed assistenti. 
   (3) Ogni Stato contraente designa uno dei membri da  lui  nominati
quale capo della propria delegazione ed un ulteriore membro o  membro
supplente quale Vice Capo Delegazione. I Capi Delegazione ed  i  loro
Vice sono autorizzati a mettersi direttamente in contatto tra loro. 
   (4) Ogni Stato contraente sostiene le spese  per  i  membri  ed  i
membri supplenti da lui nominati, comprese le spese per gli esperti e
gli assistenti da esso impiegati.