(Accordo - art. 20)
                            Articolo 20. 
   (1) La Commissione si riunira' in sessione o  per  effettuare  dei
sopralluoghi al  confine,  quando  lo  decidera'  essa  stessa  o  su
richiesta di una delle due delegazioni. 
   (2)  Laddove  non  si  stabilisca  altrimenti  la  Commissione  si
riunira' in sessione alternativamente sul territorio nazionale di uno
dei due Stati contraenti. 
   (3) Ciascuna sessione verra' presieduta dal Capo Delegazione dello
Stato contraente sul  cui  territorio  nazionale  essa  ha  luogo.  I
sopralluoghi al confine verranno presieduti congiuntamente  dai  Capi
delle due delegazioni. 
   (4) Le lingue di lavoro della Commissione saranno l'italiano e  il
tedesco. 
   (5) Per ogni sessione ed ogni sopralluogo al confine dovra' essere
redatto un verbale in due originali, sia in lingua  italiana  che  in
lingua tedesca, che  dovranno  essere  firmati  dai  Capi  delle  due
Delegazioni.