(Accordo - art. 21)
                            Articolo 21. 
   (1) Per le decisioni della  Commissione  e'  necessario  l'accordo
delle due Delegazioni; esse sono tuttavia subordinate,  per  divenire
giuridicamente   vincolanti,   all'approvazione    richiesta    dalle
disposizioni interne di ciascuno Stato contraente. I Capi Delegazione
si  informeranno  reciprocamente  dell'esito   delle   procedure   di
approvazione interna. 
   (2) Qualora le Delegazioni non si  dovessero  accordare,  ciascuna
dovra' riferire al proprio Governo, illustrando la  situazione  e  le
diverse opinioni. Gli Stati contraenti tenteranno di pervenire ad una
regolamentazione concorde delle questioni controverse. 
   (3) La Commissione  stabilira'  il  proprio  regolamento  interno.
Questo dovra' contenere soprattutto disposizioni piu' dettagliate  in
merito allo stabilimento  dei  collegamenti  tra  i  Capi  delle  due
Delegazioni, alla formazione di gruppi tecnici, allo  svolgimento  di
sessioni e sopralluoghi  al  confine,  nonche'  ai  verbali  ed  alle
decisioni della Commissione.