(Accordo - art. 22)
                            Articolo 22. 
   (1) La Commissione, nel fissare le direttive per la  manutenzione,
misura e materializzazione del confine di Stato, dovra'  tener  conto
dei piu' recenti progressi della scienza  e  della  tecnica  e  delle
esigenze di opportunita' e convenienza. 
   (2) La Commissione ha facolta' di disporre, laddove sia necessario
o opportuno, in deroga  ai  dati  della  documentazione  di  confine,
modifiche al tipo, dimensioni, materiali, forma e sigla  dei  termini
di confine.