Articolo 22. (1) La Commissione, nel fissare le direttive per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato, dovra' tener conto dei piu' recenti progressi della scienza e della tecnica e delle esigenze di opportunita' e convenienza. (2) La Commissione ha facolta' di disporre, laddove sia necessario o opportuno, in deroga ai dati della documentazione di confine, modifiche al tipo, dimensioni, materiali, forma e sigla dei termini di confine.