(Accordo - art. 24)
                            Articolo 24. 
   (1) La Commissione non ha facolta' di modificare  l'andamento  del
confine  di  Stato.  In  caso  di  necessita'  essa  puo',  tuttavia,
presentare  agli  organi  competenti  di  ciascuno  Stato  contraente
proposte di modifiche del confine. 
   (2) Eventuali  inesattezze  riscontrate  dalla  Commissione  nella
documentazione di confine (allegati 1-4) dovranno essere  rettificate
dopo attento esame di tutti i documenti usati per l'approntamento dei
dati di misurazione. Se sulla scorta dei suddetti documenti non sara'
possibile giungere ad un chiarimento dovra' essere  tenuto  conto  di
accertamenti sul terreno.