Articolo 26. Le persone di cui agli artt. 6 e 19, previa comunicazione, completa di tutti i dati disponibili, alle Autorita' doganali e di polizia territorialmente competenti, hanno facolta' di attraversare il confine di Stato con materiali, automezzi e apparecchiature (articolo 6, comma 2), anche al di fuori dei valichi di frontiera e di trattenersi sul territorio nazionale dell'altro Stato contraente finche' l'esecuzione dei compiti e dei lavori previsti dal presente Accordo lo richiedano. Su richiesta di un organo di frontiera o di un esperto tecnico delle misurazioni dell'altro Stato contraente, esse debbono qualificarsi tramite un documento idoneo per l'attraversamento del confine. Nell'eventualita' che appartenenti all'Amministrazione dei rispettivi Stati contraenti non siano in possesso di tale documento, sara' sufficiente la tessera di servizio, munita di fotografia. In caso d'urgenza, un documento di identificazione sara' considerato sufficiente.