(Accordo - art. 26)
                            Articolo 26. 
   Le persone di  cui  agli  artt.  6  e  19,  previa  comunicazione,
completa di tutti i dati disponibili, alle Autorita'  doganali  e  di
polizia territorialmente competenti, hanno facolta'  di  attraversare
il confine  di  Stato  con  materiali,  automezzi  e  apparecchiature
(articolo 6, comma 2), anche al di fuori dei valichi di  frontiera  e
di trattenersi sul territorio nazionale dell'altro  Stato  contraente
finche' l'esecuzione dei compiti e dei lavori previsti  dal  presente
Accordo lo richiedano. Su richiesta di un organo di frontiera o di un
esperto tecnico delle misurazioni dell'altro Stato  contraente,  esse
debbono   qualificarsi    tramite    un    documento    idoneo    per
l'attraversamento del  confine.  Nell'eventualita'  che  appartenenti
all'Amministrazione dei rispettivi  Stati  contraenti  non  siano  in
possesso di tale documento, sara' sufficiente la tessera di servizio,
munita  di  fotografia.  In   caso   d'urgenza,   un   documento   di
identificazione sara' considerato sufficiente.