(Accordo - art. 27)
                            Articolo 27. 
   (1) Sono esenti dai  diritti  doganali  i  materiali  che  vengono
introdotti dal  territorio  doganale  di  uno  Stato  contraente  nel
territorio doganale dell'altro Stato contraente e vengono  utilizzati
per  lavori  che  rientrino  nell'ambito  del  presente  Accordo.  Il
materiale non utilizzato dovra'  essere  riesportato  nel  territorio
doganale dello Stato contraente  dal  quale  e'  stato  importato.  I
materiali non riesportati saranno soggetti al pagamento  dei  diritti
doganali gravanti. 
   (2) A condizione che vengano riesportati, sono esenti dai  diritti
doganali, nonche' dall'obbligo di  prestazione  della  cauzione:  gli
automezzi, gli utensili, gli attrezzi, gli strumenti, gli apparecchi,
le macchine e i relativi pezzi di ricambio che  vengono  portati  nel
territorio  doganale  dell'altro  Stato  contraente  per  lavori  che
rientrino nell'ambito del presente  Accordo.  Tali  oggetti  dovranno
essere riesportati nel territorio doganale dello Stato contraente  da
cui sono stati introdotti al piu' tardi entro un mese dal termine dei
lavori, salvo che siano totalmente deteriorati. In  tal  caso  potra'
essere richiesta all'Autorita'  doganale  la  riduzione  in  rottami,
sotto  la  propria  vigilanza,  dei  suddetti  oggetti,  qualora  non
riesportati, ed essi  dovranno  essere  assoggettati  al  trattamento
proprio dei rottami provenienti dall'estero. 
   (3) Si intendono per  diritti  doganali,  ai  sensi  del  presente
Accordo, i dazi d'importazione e di esportazione nonche'  ogni  altra
imposizione percepita all'importazione o all'esportazione,  esclusion
fatta dei corrispettivi per prestazioni di servizio. Qualsiasi  altro
onere   percepito   all'importazione   e   all'esportazione,   verra'
considerato allo stesso modo dei su indicati diritti doganali. 
   (4) Le merci menzionate ai precedenti comma 1  e  2,  che  vengono
utilizzate nell'ambito del presente Accordo, sono esenti da divieti e
limitazioni di importazione ed esportazione di carattere economico. 
   (5) Gli Stati contraenti si  assicurano  reciprocamente  tutte  le
semplificazioni  delle  formalita'  doganali  consentite  dalle  loro
normative rispettivamente vigenti all'interno di ciascun Paese,  onde
accelerare l'importazione o la esportazione  delle  merci  necessarie
per i lavori che  rientrino  nell'ambito  del  presente  Accordo.  Al
riguardo, non sara' necessaria l'emissione  delle  relative  bollette
doganali.