Articolo 27. (1) Sono esenti dai diritti doganali i materiali che vengono introdotti dal territorio doganale di uno Stato contraente nel territorio doganale dell'altro Stato contraente e vengono utilizzati per lavori che rientrino nell'ambito del presente Accordo. Il materiale non utilizzato dovra' essere riesportato nel territorio doganale dello Stato contraente dal quale e' stato importato. I materiali non riesportati saranno soggetti al pagamento dei diritti doganali gravanti. (2) A condizione che vengano riesportati, sono esenti dai diritti doganali, nonche' dall'obbligo di prestazione della cauzione: gli automezzi, gli utensili, gli attrezzi, gli strumenti, gli apparecchi, le macchine e i relativi pezzi di ricambio che vengono portati nel territorio doganale dell'altro Stato contraente per lavori che rientrino nell'ambito del presente Accordo. Tali oggetti dovranno essere riesportati nel territorio doganale dello Stato contraente da cui sono stati introdotti al piu' tardi entro un mese dal termine dei lavori, salvo che siano totalmente deteriorati. In tal caso potra' essere richiesta all'Autorita' doganale la riduzione in rottami, sotto la propria vigilanza, dei suddetti oggetti, qualora non riesportati, ed essi dovranno essere assoggettati al trattamento proprio dei rottami provenienti dall'estero. (3) Si intendono per diritti doganali, ai sensi del presente Accordo, i dazi d'importazione e di esportazione nonche' ogni altra imposizione percepita all'importazione o all'esportazione, esclusion fatta dei corrispettivi per prestazioni di servizio. Qualsiasi altro onere percepito all'importazione e all'esportazione, verra' considerato allo stesso modo dei su indicati diritti doganali. (4) Le merci menzionate ai precedenti comma 1 e 2, che vengono utilizzate nell'ambito del presente Accordo, sono esenti da divieti e limitazioni di importazione ed esportazione di carattere economico. (5) Gli Stati contraenti si assicurano reciprocamente tutte le semplificazioni delle formalita' doganali consentite dalle loro normative rispettivamente vigenti all'interno di ciascun Paese, onde accelerare l'importazione o la esportazione delle merci necessarie per i lavori che rientrino nell'ambito del presente Accordo. Al riguardo, non sara' necessaria l'emissione delle relative bollette doganali.