(Accordo - art. 28)
                            Articolo 28. 
   (1) Gli autoveicoli, compresi i rimorchi, registrati in uno  degli
Stati  contraenti  ed  introdotti  temporaneamente  nell'altro  Stato
contraente per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente Accordo,
non sono soggetti alla tassa di circolazione di tale altro Stato, ne'
agli ulteriori tributi gravanti sugli autoveicoli stessi. 
   (2) 1 servizi di  trasporto,  effettuati  da  questi  autoveicoli,
compresi i rimorchi, nell'altro Stato contraente per l'esecuzione dei
lavori di cui al presente Accordo, non sono considerati imponibili. 
   (3) Al momento dell'attraversamento del confine, gli autisti degli
autoveicoli, compresi i  rimorchi,  impiegati  in  base  al  presente
accordo dovranno essere muniti di una patente di guida valida, e, per
l'automezzo, di un libretto di circolazione, nonche' di  una  polizza
di assicurazione  internazionale  per  il  traffico  automobilistico,
accettata dalla Sottocommissione per  i  trasporti  stradali  interni
della Commissione Economica per l'Europa (Sous-Comite' des Transports
Routiers du  Comite'  des  Transports  interieurs  de  la  Commission
Economique pour l'Europe), che risponda alla raccomandazione datata 5
giugno 1952 e sia valida nell'altro Stato contraente.