Articolo 28. (1) Gli autoveicoli, compresi i rimorchi, registrati in uno degli Stati contraenti ed introdotti temporaneamente nell'altro Stato contraente per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente Accordo, non sono soggetti alla tassa di circolazione di tale altro Stato, ne' agli ulteriori tributi gravanti sugli autoveicoli stessi. (2) 1 servizi di trasporto, effettuati da questi autoveicoli, compresi i rimorchi, nell'altro Stato contraente per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo, non sono considerati imponibili. (3) Al momento dell'attraversamento del confine, gli autisti degli autoveicoli, compresi i rimorchi, impiegati in base al presente accordo dovranno essere muniti di una patente di guida valida, e, per l'automezzo, di un libretto di circolazione, nonche' di una polizza di assicurazione internazionale per il traffico automobilistico, accettata dalla Sottocommissione per i trasporti stradali interni della Commissione Economica per l'Europa (Sous-Comite' des Transports Routiers du Comite' des Transports interieurs de la Commission Economique pour l'Europe), che risponda alla raccomandazione datata 5 giugno 1952 e sia valida nell'altro Stato contraente.